1. (1)La Banca d'Italia e la Consob, nei confronti di chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative da parte di entrambe le Autorità ai sensi del presente decreto, irrogano le sanzioni di rispettiva competenza, tenendo conto delle sanzioni eventualmente già applicate anche dall'altra Autorità, secondo il principio di proporzionalità e nella misura strettamente necessaria per tutelare le diverse finalità assegnate a ciascuna.
2. La Banca d'Italia e la Consob si informano tempestivamente dei casi che possono dare luogo all'applicazione di sanzioni da parte di entrambe le Autorità e ne danno notizia all'incolpato, secondo quanto previsto nel regolamento di cui al comma 3.
3. Con regolamento congiunto, la Banca d'Italia e la Consob possono emanare disposizioni attuative del presente articolo, disciplinando in particolare lo scambio di dati, documenti e informazioni, la reciproca consultazione al fine dell'irrogazione delle sanzioni di rispettiva competenza per assicurare l'efficienza e l'effettività dell'azione sanzionatoria e la tutela dell'incolpato.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera ff)) del D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128. Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "La disciplina dettata dagli articoli 194.1, 195, a eccezione dei commi 7 e 8, 195.2, 196-ter e 196-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti o modificati dal presente decreto, si applica a partire dal nono mese successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e secondo le forme di coordinamento applicabili, adottano i regolamenti previsti dai medesimi articoli". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".