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Articolo 187 bis Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Dispositivo dell'art. 187 bis TUF

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. [La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.](1)

3. [Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).](2)

4. [La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.](3)

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194 bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo(4).

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Note

(1) Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 4 comma 9 lett. c) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.
(2) Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 4 comma 9 lett. c) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.
(3) Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 4 comma 9 lett. c) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.
(4) I commi 1 e 5 sono stati modificati dall'art. 4 comma 9 lett. b) e d) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

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