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Articolo 195 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 07/08/2026]

Procedura sanzionatoria

Dispositivo dell'art. 195 TUF

1. (1)La Banca d'Italia e la Consob applicano le sanzioni amministrative previste nel presente decreto, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. Ai fini della decorrenza del termine di cui al primo periodo, l'accertamento si considera raggiunto quando ricorrono elementi sufficienti per la contestazione.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 196 sexies.

3. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto è retto dai principi del contraddittorio, della piena conoscenza e parità delle attività istruttorie, secondo quanto stabilito dal comma 4, della sollecita verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

4. La contestazione deve indicare la data in cui si è concluso l'accertamento e il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, determinato ai sensi del comma 5. L'interessato può:

  1. a) formulare istanza di accesso agli atti ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  2. b) entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale nella fase istruttoria del procedimento, cui può partecipare anche con l'assistenza di un avvocato, indicare elementi di prova, tra cui documenti, perizie, consulenze, dichiarazioni testimoniali, che la Banca d'Italia e la Consob sono tenute a valutare;
  3. c) presentare deduzioni scritte all'organo decidente o, in alternativa, nei casi di particolare complessità e rilevanza, richiedere l'audizione personale nella fase decisoria, a cui può partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

5. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono con regolamento le modalità e il contenuto della contestazione, le regole applicabili al procedimento sanzionatorio, il termine perentorio di conclusione del procedimento, i casi tassativi di interruzione e sospensione dello stesso nonché le modalità per assicurare la distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dei principi previsti nell'articolo 195.1.

6. Ferme restando le altre modalità previste dall'ordinamento, le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente titolo, nonché dal titolo I-bis, capo III, e dal titolo II-bis, sono effettuate in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), risultante da pubblici elenchi o comunicato dai soggetti interessati nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'Autorità con il regolamento di cui al comma 5.

7. Il ricorso avverso il provvedimento che applica la sanzione è notificato all'Autorità che lo ha emesso ed è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (TAR Lombardia) sede di Milano, secondo il rito di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento che applica la sanzione.

8. Per quanto concerne le sanzioni di competenza della Consob e della Banca d'Italia, relative alle violazioni di disposizioni diverse da quelle previste dal presente decreto e per la cui applicazione è richiamato il presente articolo, avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195 bis.

Note

(1) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128. Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "La disciplina dettata dagli articoli 194.1, 195, a eccezione dei commi 7 e 8, 195.2, 196-ter e 196-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti o modificati dal presente decreto, si applica a partire dal nono mese successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e secondo le forme di coordinamento applicabili, adottano i regolamenti previsti dai medesimi articoli". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".
(2) Comma abrogato dal D. Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

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