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Articolo 62 quater Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione all'ingrosso

Dispositivo dell'art. 62 quater TUF

1. La Banca d'Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalità di comunicazione.

2. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato:

  1. a) i poteri regolamentari previsti negli articoli 64, comma 4; 64 bis, comma 6; 64 ter, comma 9; 65, comma 2; 65 quater, comma 3; 65 quinquies, comma 1; 65 sexies, comma 7; 74, comma 2 e 76, comma 2, sono esercitati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia(1);
  2. b) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64, comma 5; 64 quater, commi 1, 7 e 9 e 64 quinquies, comma 1, sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob(1);
  3. c) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64, commi 7 e 7-bis; 64 bis, commi 5, 8 e 9; 64 ter, comma 7; 64 quinquies, commi 2, 4, 5 e 6; 65 bis, comma 3-bis; 65 sexies, comma 6; 67, commi 8 e 11, spettano alla Banca d'Italia; il diritto di accesso al book di negoziazione, ai sensi dell'articolo 65 septies, comma 2, è attribuito, oltre che alla Consob, anche alla Banca d'Italia(1);
  4. d) le informazioni, le comunicazioni e le segnalazioni previste dagli articoli 64 bis, commi 3 e 4; 64 ter, comma 8; 64 quater, comma 8; 65 bis, comma 3; 65 septies, comma 3; e 66 ter, comma 3, sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob;
  5. e) le informazioni e le comunicazioni previste dalle disposizioni incluse nel capo II sono trasmesse alla Banca d'Italia in luogo della Consob, ad eccezione delle comunicazioni previste dall'articolo 65 septies, commi 4 e 5.

3. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, i poteri e le attribuzioni di cui agli articoli 64, commi 4, 5 e 7; 64 bis, commi 5, 6, 8 e 9; 64 ter, commi 7 e 9; 64 quater, commi 1, 6-bis, 7 e 9; 64 quinquies comma 1, 2, 4, 5 e 6; 65, comma 2; 65-quater, comma 3; 65 sexies, comma 7, sono esercitati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia(1).

4. La Banca d'Italia e la Consob si scambiano reciprocamente le informazioni e le comunicazioni acquisite con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, inclusi i titoli di Stato, nonché di strumenti di mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute secondo le modalità stabilite nel protocollo di intesa di cui all'articolo 62 ter, comma 4.

Note

(1) I commi 2 lettere a) b) c) e 3 del presente articolo sono stati modificati dall'art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha disposto (con l'art. 11, comma 6) che "Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 62-quater, 64-quater, commi 6, 6-bis e 6-ter, 65-bis, comma 3-bis, 65- quater, 65-quinquies, 79-quinquiesdecies, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2, 112-bis, 123-ter, comma 8, 133, comma 1-bis, 147-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di attuazione ivi previste e in ogni caso alla scadenza del termine previsto dal comma 5".

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