1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 20 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, la Consob ha il potere di:
- a) autorizzare il gestore di una sede di negoziazione o un'impresa di investimento che concluda, anche come internalizzatore sistematico, per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in strumenti finanziari, a differire la pubblicazione delle informazioni post-negoziazione sulle operazioni, stabilite dall'articolo 6 del citato regolamento;
- b) [LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28;]
- c) revocare l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma(1).
2. La Consob disciplina con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicazione differita.
3. I provvedimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sono adottati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in relazione agli strumenti del debito sovrano emessi dallo Stato italiano o a loro categorie(1).
4. Fermo restando l'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, in caso di consultazione da parte dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le autorità nazionali competenti sono la Consob e, relativamente ai titoli di Stato, anche il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia(1).







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