1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 65 bis e nel rispetto degli obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2), in un sistema organizzato di negoziazione l'esecuzione degli ordini è svolta su base discrezionale. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione esercita la propria discrezionalità quando decide di:
- a) collocare o ritirare un ordine sul proprio sistema; o
- b) non abbinare lo specifico ordine di un cliente con gli altri ordini disponibili nel sistema in un determinato momento, purché ciò avvenga nel rispetto delle specifiche istruzioni ricevute dal cliente, nonché degli obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2).
1-bis. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47](1)
2. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione non può operare anche come internalizzatore sistematico(1).
3. La Consob disciplina con regolamento gli ulteriori requisiti organizzativi e vincoli operativi, nonché i connessi obblighi informativi e di comunicazione, cui sono soggetti i sistemi organizzati di negoziazione, in conformità alle pertinenti disposizioni europee in materia(1).
4. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47](1)
5. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47](1)
6. Alle operazioni concluse in un sistema organizzato di negoziazione si applicano i pertinenti obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2.







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