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Articolo 67 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Criteri generali di accesso degli operatori

Dispositivo dell'art. 67 TUF

1. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione stabilisce, attua e mantiene regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso in qualità di membri o partecipanti o clienti.

2. Ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione possono accedere in qualità di membri o partecipanti le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento UE, le banche UE e le imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29 ter.

3. Le imprese di investimento UE, le banche UE e le imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29 ter, possono essere ammesse in qualità di membri o partecipanti dei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione stabiliti sul territorio della Repubblica secondo una delle seguenti modalità:

  1. a) direttamente, stabilendo una succursale;
  2. b) diventando membri remoti o avendo accesso remoto al mercato regolamentato o al sistema multilaterale di negoziazione, quando le procedure e i sistemi di negoziazione della sede in questione non richiedono una presenza fisica per la conclusione delle operazioni.

4. Possono altresì accedere ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione, tenuto conto delle regole adottate dal gestore della sede di negoziazione, i soggetti che:

  1. a) godono di sufficiente buona reputazione;
  2. b) dispongono di un livello sufficiente di capacità di negoziazione, di competenza ed esperienza;
  3. c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;
  4. d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere, tenendo conto delle varie disposizioni finanziarie eventualmente fissate dal mercato regolamentato per garantire l'adeguato regolamento delle operazioni.

5. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione specifica, nell'ambito delle regole previste dal comma 1, i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti ai membri o partecipanti derivanti:

  1. a) dall'istituzione e dalla gestione della sede di negoziazione;
  2. b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nella sede di negoziazione;
  3. c) dagli standard professionali imposti al personale di membri o partecipanti che operano sulla sede di negoziazione;
  4. d) dalle condizioni stabilite, a norma del comma 4, per i membri o partecipanti diversi da Sim, banche italiane, imprese di investimento UE, banche UE e imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29 ter;
  5. e) dalle norme e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

6. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti dei sistemi organizzati di negoziazione si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di non compromettere l'integrità dei mercati.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia sono ammessi alle negoziazioni sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato.

7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 3) a 22), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013(1)(2).

8. Il gestore di una sede di negoziazione comunica alla Consob lo Stato membro in cui intende predisporre dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione ai membri, partecipanti o clienti remoti ivi stabiliti. La Consob trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui si intende predisporre tali dispositivi. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, la Consob comunica tempestivamente l'identità dei membri o dei partecipanti o dei clienti della sede di negoziazione che ha stabilito i propri dispositivi nel territorio dell'altro Stato membro.

9. Il gestore di una sede di negoziazione di un altro Stato membro può dotarsi di dispositivi appropriati, nel territorio della Repubblica, per facilitare l'accesso e la negoziazione ai suoi membri, partecipanti o clienti remoti ivi stabiliti, a condizione che la Consob ne abbia ricevuto preventiva comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione. La Consob può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine di comunicare l'identità dei membri, partecipanti o clienti delle sedi di negoziazione che hanno stabilito i propri dispositivi sul territorio della Repubblica.

10. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, stipula accordi con le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine delle sedi di negoziazione di altri Stati membri di cui al comma 9 che abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano e la tutela degli investitori in Italia, idonei ad assicurare il coordinamento della cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni su base transfrontaliera. Tali accordi sono stipulati dalla Consob congiuntamente con Banca d'Italia, previa informativa al Ministero dell'economia e delle finanze, qualora le sedi di negoziazione di altri Stati membri abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano nonché per l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'efficienza complessiva delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può richiedere alla Banca d'Italia le informazioni acquisite ai sensi degli accordi anzidetti.

11. La Consob stipula altresì i citati accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante di sedi di negoziazione italiane che abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario di tale Stato membro e la tutela degli investitori nello stesso.

12. Quando ha motivi chiari e dimostrabili di ritenere che un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione che si siano dotati di dispositivi nel territorio della Repubblica, ai sensi del comma 9, violino gli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente parte, la Consob ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via dell'inadeguatezza di tali misure, la sede di negoziazione persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori domestici o il buon funzionamento dei mercati, la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire a tale sede di negoziazione di rendere accessibili i loro dispositivi ai membri o partecipanti a distanza stabiliti nel territorio della Repubblica. Le misure adottate ai sensi del presente comma, che comportano sanzioni o restrizioni delle attività di un'impresa di investimento o di un mercato regolamentato sono opportunamente giustificate e comunicate all'impresa di investimento o al mercato regolamentato interessato.

Note

(1) Il comma 7-bis è stato inserito dall'art. 19 ter comma 1 del D.L. 25 marzo 2019, n. 22.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 267, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

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