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Articolo 65 sexies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Requisiti operativi delle sedi di negoziazione

Dispositivo dell'art. 65 sexies TUF

1. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di sistemi, procedure e meccanismi efficaci atti ad assicurare che i sistemi di negoziazione:

  1. a) siano resilienti e abbiano capacità sufficiente a gestire i picchi di volume di ordini e messaggi;
  2. b) siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di mercato critiche;
  3. c) siano pienamente testati per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b);
  4. d) siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuità operativa per garantire la continuità dei servizi in caso di malfunzionamento.

2. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di sistemi, procedure e meccanismi efficaci:

  1. a) per garantire che i sistemi algoritmici di negoziazione utilizzati dai membri o partecipanti o clienti non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali sulla sede di negoziazione e per gestire qualsiasi condizione di negoziazione anormale causata dagli stessi;
  2. b) per identificare, attraverso la segnalazione di membri o partecipanti o clienti, gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica, i diversi algoritmi utilizzati per la creazione degli ordini e le corrispondenti persone che avviano tali ordini;
  3. c) per rifiutare gli ordini che eccedono soglie predeterminate di prezzo e volume o sono chiaramente errati;
  4. d) per sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni qualora si registri un'oscillazione significativa nel prezzo di uno strumento finanziario nel mercato gestito o in un mercato correlato in un breve lasso di tempo;
  5. e) in casi eccezionali, per cancellare, modificare o correggere qualsiasi operazione;
  6. f) per controllare gli ordini inseriti, incluse le cancellazioni e le operazioni eseguite dai loro membri o partecipanti o clienti, per identificare le violazioni delle regole del sistema, le condizioni di negoziazione anormali o gli atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o le disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario.

3. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione sottoscrivono accordi scritti vincolanti con i membri o partecipanti o clienti che perseguono strategie di market making sul sistema, e si adoperano affinché un numero sufficiente di soggetti aderisca a tali accordi, in virtù dei quali sono tenuti a trasmettere quotazioni irrevocabili a prezzi concorrenziali, con il risultato di fornire liquidità al mercato su base regolare e prevedibile, qualora tale requisito sia adeguato alla natura e alle dimensioni delle negoziazioni nelle sedi di negoziazione in questione.

4. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di misure e procedure efficaci, tra cui le necessarie risorse, per il controllo regolare dell'ottemperanza alle proprie regole.

5. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione:

  1. a) sincronizzano, unitamente ai loro membri o partecipanti o clienti, gli orologi utilizzati per registrare la data e l'ora degli eventi che possono essere oggetto di negoziazione;
  2. b) adottano regole trasparenti, eque e non discriminatorie in materia di servizi di co-ubicazione;
  3. c) adottano una struttura delle commissioni, incluse le commissioni di esecuzione delle operazioni, le commissioni accessorie e i rimborsi, trasparente, equa e non discriminatoria;
  4. d) adottano regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, ricevute di deposito, fondi indicizzati quotati, certificates e altri strumenti finanziari analoghi.

6. La Consob approva gli accordi che il gestore di una sede di negoziazione intende concludere per l'esternalizzazione a soggetti terzi di tutte o parte delle funzioni operative critiche relative ai sistemi della sede da esso gestita che consentono la negoziazione algoritmica, intendendosi come funzioni operative critiche quelle indicate dall'articolo 65, comma 1, lettere b), c) ed e).

7. La Consob individua con regolamento i requisiti operativi specifici di cui le sedi di negoziazione devono dotarsi con riguardo a:

  1. a) il contenuto minimo degli accordi scritti richiesti ai sensi del comma 3 e gli obblighi di controllo del gestore della sede di negoziazione in merito ai medesimi;
  2. b) i sistemi, le procedure e i dispositivi in materia di sistemi algoritmici di negoziazione previsti dal comma 2, lettere a) e b);
  3. c) i criteri in base ai quali fissare i parametri per la sospensione delle negoziazioni e le relative modalità di gestione;
  4. d) i requisiti per l'accesso elettronico diretto alle sedi di negoziazione;
  5. e) i requisiti della struttura delle commissioni di cui al comma 5, lettera c);
  6. f) i parametri per calibrare i regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione indicati nel comma 5, lettera d).

8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettera b), sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, per i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione che siano gestiti da Sim e banche italiane.

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