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Articolo 164 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni

Dispositivo dell'art. 164 TUIR

1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):

  1. a) per l'intero ammontare relativamente:
  2. 1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
  3. 2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
  4. b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;
  5. b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.

Massime relative all'art. 164 TUIR

Cass. civ. n. 15255/2020

In tema di imposte sui redditi, ai fini della qualificazione di un bene come strumentale non rileva la sua iscrizione nelle scritture contabili ma il rapporto funzionale con il prodotto o il servizio reso dall'impresa, con onere della prova a carico del contribuente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso di un commerciante ambulante avverso la sentenza che, validando l'accertamento, aveva ritenuto l'acquisto e la disponibilità di un autofurgone, ancorché indicato nel registro dei beni ammortizzabili come bene strumentale, fossero computabili, nella misura del cinquanta per cento, come indicatori di maggior reddito, avendo il contribuente altro veicolo per le vendite e non disponendo di auto ad uso privato).

Cass. civ. n. 20946/2019

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le spese per i servizi di trasporto aereo di persone (cd. aerotaxi), sostenute nell'esercizio dell'attività di impresa, sono deducibili quali costi passivi ai sensi dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70 (ora 105) del d.P.R. n. 917 del 1986, sulla deducibilità fiscale degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto, si applica anche all'indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, da reputarsi inclusa tra le "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia" cui fa riferimento l'art. 16 (ora 17), comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., richiamato dal comma 3 del cit. art. 70, dovendosi ritenere tale locuzione riferita a tutta la materia regolata dall'art. 1751 c.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 303 del 1991 (a decorrere dal 1° gennaio 1993), contiene l'intera disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio, essendo venuta meno ogni distinzione fra "indennità di scioglimento del contratto" (obbligatoria perché di origine codicistica) ed "indennità suppletiva di clientela" (derivante dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni), né potendosi escludere la deducibilità dei relativi accantonamenti in virtù del carattere aleatorio dell'indennità.

Cass. civ. n. 876/2019

In tema di determinazione del reddito d'impresa, i costi relativi ad automezzi aziendali adibiti al trasporto promiscuo di cose e persone immatricolati prima del d.m. 4 agosto 1998 e concessi in uso ai dipendenti sono deducibili, ai sensi dell'art. 75 (ora 109, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986, nei limiti della loro inerenza all'attività esercitata, in quanto non rientrano tra i mezzi di trasposto indicati dall'art. 121 bis (ora 164) del medesimo T.U., che non ha portata retroattiva.

Cass. civ. n. 31031/2018

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 121 bis (ora 164) del d.P.R. n. 917 del 1986, sono integralmente deducibili i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all'attività propria dell'impresa: è peraltro onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione, ferma restando la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all'attività d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa.

Cass. civ. n. 27615/2018

In tema d'IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi, spetta al contribuente l'onere di provarne la legittimità e la correttezza. (La S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva riconosciuto la detrazione al contribuente che pure, rispetto alle puntuali osservazioni dell'Ufficio, non aveva dimostrato l'inerenza del veicolo acquistato rispetto all'attività di impresa, consistente in quella di vendita di pane).

Cass. civ. n. 18994/2018

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 per i soggetti titolari di redditi d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ossia strumentali all'esercizio dell'impresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che non aveva riconosciuto il credito d'imposta per l'acquisto di spese di pubblicità inerenti all'attività d'impresa).

Cass. civ. n. 16083/2017

In tema di determinazione del reddito di impresa, la percentuale di deducibilità, nella misura del 50%, delle spese e degli altri componenti negativi relativi al mezzo di trasporto non adibito in via esclusiva ad attività strumentale di impresa, di cui all'art. 121-bis del d.P.R. n. 917 del 1986 (vigente "ratione temporis"), non si traduce nella presunzione assoluta secondo cui il chilometraggio riferibile all'attività di taxista deve essere obbligatoriamente ridotto nella stessa misura in sede di determinazione analitico-induttiva dei ricavi di cui agli articoli 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, trattandosi di norma estranea a detto procedimento.

Cass. civ. n. 20142/2016

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 sorge solo con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato strumentale all'esercizio dell'impresa, non essendo, invece, sufficiente il mero acquisto dell'area edificabile destinata ad ospitarlo, in quanto, dovendo i beni oggetto dell'agevolazione entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il costo dell'area ove deve essere realizzato il fabbricato strumentale è legato alla sorte di quest'ultimo. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. dist. Lecce, 03/12/2010).

Cass. civ. n. 1691/2016

Il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 è riconosciuto per l'intero costo dell'investimento solo se, in applicazione del criterio del rapporto d'inerenza previsto dagli art. 75 (ora 109) e 121 bis (ora 164) del d.P.R. n. 917 del 1986, il contribuente provi l'esclusiva strumentalità del bene acquistato (nella specie, un autoveicolo) all'esercizio dell'impresa, a prescindere dall'esistenza di mere indicazioni formali di qualità (nella specie, risultanti dal libretto di circolazione a fronte del suo uso per trasporto promiscuo di cose e persone). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Basilicata, 08/04/2008)

Cass. civ. n. 23559/2014

Il beneficio del credito di imposta ex art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è riconosciuto per l'intero costo dell'investimento, solo se, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dagli artt. 75 (ora 109) e 121 bis (ora 164) del TUIR, approvato con d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente dà prova dell'esclusiva strumentalità del bene acquistato all'esercizio dell'impresa. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Sicilia, Sez. dist. Siracusa, 10/03/2008).

Cass. civ. n. 27174/2013

L'acquisto di un veicolo è qualificabile come investimento agevolabile per l'intero costo ai fini previsti dall'art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 2000, con conseguente riconoscimento di un credito di imposta, se il bene presenta i requisiti di cui all'art. 121 bis (ora 164) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, vale a dire solo quando si dimostri la sua strumentalità esclusiva all'esercizio dell'impresa. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Salerno, 25/06/2007)

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