Cassazione civile Sez. V sentenza n. 20142 del 7 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 sorge solo con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato strumentale all'esercizio dell'impresa, non essendo, invece, sufficiente il mero acquisto dell'area edificabile destinata ad ospitarlo, in quanto, dovendo i beni oggetto dell'agevolazione entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il costo dell'area ove deve essere realizzato il fabbricato strumentale č legato alla sorte di quest'ultimo. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. dist. Lecce, 03/12/2010).

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