Cassazione civile Sez. V sentenza n. 15255 del 17 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte sui redditi, ai fini della qualificazione di un bene come strumentale non rileva la sua iscrizione nelle scritture contabili ma il rapporto funzionale con il prodotto o il servizio reso dall'impresa, con onere della prova a carico del contribuente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso di un commerciante ambulante avverso la sentenza che, validando l'accertamento, aveva ritenuto l'acquisto e la disponibilitą di un autofurgone, ancorché indicato nel registro dei beni ammortizzabili come bene strumentale, fossero computabili, nella misura del cinquanta per cento, come indicatori di maggior reddito, avendo il contribuente altro veicolo per le vendite e non disponendo di auto ad uso privato).

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