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Articolo 81 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Reddito complessivo

Dispositivo dell'art. 81 TUIR

1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione.

Massime relative all'art. 81 TUIR

Cass. civ. n. 19964/2018

In tema di imposte sui redditi, sono sempre tassabili, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, a prescindere dalle modalità di acquisizione dei terreni, dal tempo intercorso tra acquisto e rivendita, nonché dall'eventuale svolgimento di alcun tipo di attività sui terreni da parte del cedente.

Cass. civ. n. 18389/2018

La plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di immobili, contemplata nell'art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986 (applicabile "ratione temporis"), è di regola imponibile secondo il principio di cassa in virtù dell'art. 82, comma 1, dello stesso decreto, trovando applicazione il principio di competenza previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973 per le sole plusvalenze conseguite mediante operazioni aventi finalità speculative.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'avviso di accertamento che non riporti l'aliquota applicata, ma solo l'indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale richiede che sia evidenziata l'aliquota applicata su ciascun importo imponibile, al fine di porre il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell'imposta e la ragione del suo debito, senza dover ricorrere all'ausilio di un esperto: ne deriva che l'omissione di tale indicazione determina la nullità dell'atto, ai sensi del comma 3 del detto art. 42, senza che sia consentita una valutazione di merito sull'incidenza che essa abbia avuto, in concreto, sui diritti del contribuente.

Cass. civ. n. 13636/2018

La redazione della perizia giurata di stima volta, ex art. 5 della l. n. 448 del 2001, alla determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli non quotati nei mercati regolamentati non è assistita dalla fede privilegiata propria dell'atto pubblico, con la conseguenza che l'Amministrazione può verificare l'effettivo valore di tali beni ove emergano fondate ragioni per ritenere che la stessa sia priva dei requisiti di affidabilità ed obiettività di giudizio, senza che a ciò osti il richiamo all'applicabilità a detta perizia dell'art. 64 c.p.c., che ha il solo scopo di assoggettare il professionista incaricato dal privato alla medesima responsabilità penale del consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice.

Cass. civ. n. 13657/2018

In tema di redditi cd. diversi, ai fini dell'imposizione di cui all'art. 81, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, deve essere considerato il momento di conclusione del contratto (nella specie, conferimento a titolo oneroso del terreno in una società), nel quale sorge il diritto al pagamento del corrispettivo, senza che assuma rilevanza, nel sistema tavolare, quello in cui si verifica il trasferimento della proprietà con l'iscrizione dello stesso nel libro fondiario, poiché la tassazione non ricade sull'atto, né, tanto meno, sul suo effetto traslativo, bensì sul reddito che ne viene ricavato in termini di plusvalenza.

Cass. civ. n. 13633/2018

Ai fini della determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili, l'atto con il quale il proprietario di un bene inserito in una convenzione di lottizzazione cede gratuitamente al Comune la proprietà delle aree destinate all'urbanizzazione, costituisce l'adempimento dell'obbligazione assunta con la vendita del terreno ed accettata preventivamente dall'ente con la stipula della convenzione urbanistica, sicché deve essere qualificato quale costo successivo "inerente", in quanto necessario per la realizzazione della lottizzazione, con conseguente deducibilità dello stesso, avete natura analoga alle spese incrementative del bene.

Cass. civ. n. 9507/2018

In tema di imposta sostitutiva sui "capital gains", sebbene ai sensi dell'art. 5, comma 4, della l. n. 448 del 2001, la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati debba essere effettuata con stima giurata riferita all'intero patrimonio sociale, il contribuente, secondo un criterio di convenienza, può utilizzare detta rivalutazione anche ai fini della tassazione solo di una parte delle azioni o quote detenute.

Cass. civ. n. 5981/2018

In tema di determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. c) e c-bis), del d.P.R. n. 917 del 1986, per il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni, prevista dall'art. 5 della l. n. 448 del 2001, assumono rilievo la redazione della perizia giurata di stima ed il pagamento dell'imposta sostitutiva, da effettuarsi per l'intero importo ovvero con il versamento della prima rata entro i termini indicati dal predetto art. 5, sicché, nell'ipotesi di mancato rispetto degli stessi, non essendosi perfezionata la fattispecie, il contribuente non può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, al quale può invece accedere ove ometta il pagamento delle rate successive alla prima.

Cass. civ. n. 29184/2017

In tema d'imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 917 del 1986, nel caso di cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola la rideterminazione del valore di acquisto sulla base di una perizia giurata di stima, a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001, non preclude al contribuente, in caso di futura cessione, la facoltà di non attenersi al valore di stima indicato in perizia e non limita il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, come si evince dal comma 6 del citato art. 7, ai sensi del quale tale rideterminazione costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva operato, erroneamente, un raffronto tra il prezzo complessivo di vendita dell'intero complesso immobiliare, comprensivo anche di terreni non edificabili, e la stima complessiva del medesimo e non, invece, tra il prezzo e il valore di stima dei soli terreni edificabili facenti parte del compendio immobiliare compravenduto).

Cass. civ. n. 29183/2017

In tema di Irpef, l'art. 81 (ora 67) del d.lgs n. 917 del 1986 assoggetta a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di terreno sul quale lo strumento urbanistico vigente consenta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare, senza che, pertanto, a nulla rilevi cosa e a quale fine si costruisca, rientrando peraltro nella piena discrezionalità del legislatore non tassare la plusvalenza solo quando la stessa ha ad oggetto terreni agricoli e non suscettibili in alcun modo di utilizzazione edificatoria. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro sentenza che aveva ritenuto tassabile la plusvalenza nonostante la sussistenza di un temporaneo vincolo di inedificabilità, posto dall'art. 12 della l.r. Sardegna n. 45 del 1989).

In tema di contenzioso tributario, la legittimazione "ad causam" e ad "processum" spetta esclusivamente all'Agenzia delle entrata con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa la sua istituzione, dovendosi invece considerare inammissibile la domanda azionata nei confronti del Ministero. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto privo di legittimazione passiva, per essere stato il giudizio d'appello azionato dopo il primo gennaio 2001).

Cass. civ. n. 25927/2017

In materia di imposte sui redditi, non devono essere dichiarati tra i redditi diversi i canoni percepiti dal concedente persona fisica per l'affitto di terreno a società di capitali per uso agricolo, posto che, in virtù del combinato disposto degli artt. 29, comma 4, (ora art. 32, comma 4) del d.P.R. n. 917 del 1986 e 81, comma 1, lett. e), (ora art. 67, comma 1, lett. e) del medesimo d.P.R., la cui ratio consiste in un'agevolazione limitata agli imprenditori agricoli a titolo principale, emerge, per un verso (con riferimento all'affittuario), che l'esercizio di un'impresa agricola da parte di società (diverse dalla società semplice) non è produttiva di reddito agrario (ma di reddito d'impresa) e, per altro verso (con riferimento al locatore), che devono essere dichiarati fra i redditi diversi solo i canoni di affitto del terreno concesso a società (diverse dalla società semplice) per uso non agricolo.

Cass. civ. n. 25262/2017

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la cessione di quote di partecipazioni sociali - nella specie effettuata nella misura del 90 per cento - non consente all'Amministrazione di prendere in considerazione l'avviamento, poiché, consistendo questo nell'attitudine di un complesso aziendale a conseguire risultati economici diversi di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono, il relativo valore si realizza, di norma, solo nel caso di sostituzione nell'impresa di un soggetto diverso attraverso il trasferimento dell'intera azienda, o di un suo ramo, ad altra società o ad altro imprenditore individuale, ovvero mediante concentrazione dell'intero capitale nella persona di un unico socio.

Cass. civ. n. 5392/2017

Gli interessi su somme erogate per finanziamenti a terzi, se conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali nel territorio dello Stato, sono da considerare, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 597 del 1973, non già redditi di capitale, bensì redditi d'impresa, con la conseguenza che nessuna ritenuta deve essere in tal caso operata, non essendo il regime delle ritenute, quale dettato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ai redditi d'impresa.

In tema di IRES, ai sensi degli artt. 48 e 81 del d.P.R. n. 917 del 1986, gli interessi su mutui, finanziamenti e simili, quando sono conseguiti da società o da enti esercenti attività commerciali residenti nel territorio dello Stato di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del predetto decreto, non costituiscono reddito di capitale ma vanno qualificati come componenti attive rilevanti per la determinazione del reddito di impresa.

Cass. civ. n. 23845/2016

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere - dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto sussistere, in materia di plusvalenza da cessione di terreno edificabile, anteriormente all'adozione dell'art. 36 del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella l. n. 248 del 2006, le condizioni di applicazione dell'esimente).

In tema di IRPEF, la ricorrenza di vincolo ambientale ai sensi del d.lgs. n. 490 del 1999 non esclude, in senso assoluto, l'edificabilità di un terreno, consentendo, sia pure entro determinati limiti, di realizzare nuove costruzioni, con conseguente imponibilità, nell'ipotesi della sua cessione, della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, atteso che tale disposizione assoggetta a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di terreno su cui lo strumento urbanistico vigente permetta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare, non rilevando cosa ed a qual fine si costruisca.

Cass. civ. n. 17823/2016

Con riferimento alla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante la vendita di aree lottizzate edificabili pervenute al futuro cedente per donazione successiva all'inizio della lottizzazione, il valore normale dei terreni acquisiti gratuitamente (o dei fabbricati ivi costruiti), da assumere come prezzo di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza, va determinato con riferimento alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero della costruzione ai sensi dell'art. 82, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 10/06/2008).

Cass. civ. n. 15584/2016

In tema d'imposte sui redditi, riguardo all'assoggettamento ad imposizione ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, tra i redditi diversi, delle plusvalenze derivanti dalla vendita d'immobili, un terreno deve considerarsi lottizzato allorquando sia intervenuta, da parte dell'autorità competente, l'autorizzazione del corrispondente piano di lottizzazione, anche se non è ancora stata stipulata, tra il comune ed i proprietari, la relativa convenzione urbanistica e non è stata eseguita alcuna opera di urbanizzazione primaria o secondaria. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Sardegna, 25/05/2010).

Cass. civ. n. 25721/2014

In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell'art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1° gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l'assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l'irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative. (Fattispecie in tema di applicazione di imposta sostitutiva sulla base di perizia di stima redatta successivamente all'atto di cessione del terreno). (rigetta, Comm. Trib. Reg. della Sicilia, Sez. dist. di Siracusa, 02/07/2012)

Cass. civ. n. 29745/2008

In tema di imposte sui redditi, il contratto con il quale vengono trasferite quote di una società dietro pagamento di un prezzo rientra nella nozione di compravendita, per il cui perfezionamento è sufficiente il consenso delle parti; ne consegue che la sola stipula del contratto in questione costituisce il presupposto richiesto dall'art. 3 del decreto legge 28 gennaio 1991, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, ai fini dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, a nulla rilevando il mancato pagamento del corrispettivo pattuito con l'ulteriore conseguenza che la successiva risoluzione dello stesso contratto per mutuo dissenso non può avere alcuna rilevanza nei confronti dei terzi ed a maggior ragione nei confronti dell'Erario. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Roma, 14 dicembre 2005).

Cass. civ. n. 3678/2007

In tema di IRAP, l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato l'impugnazione del silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso presentata da un avvocato, limitandosi ad affermare astrattamente l'assoggettabilità ad imposta dell'attività libero-professionale, senza indagare sulle modalità concrete di esercizio della stessa). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bologna, 26 Maggio 2004).

Corte cost. n. 36/2007

È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., ove stabilisce che non si applicano gli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342 e 343 cod. pen. quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto previsto negli stessi articoli eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Infatti, nell'ordinanza di rimessione si riscontrano gravi carenze nella descrizione della fattispecie e non risulta neppure se sussistano le condizioni per l'applicabilità della norma contestata nel giudizio principale.

Cass. civ. n. 1607/2006

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione decennale ILOR prevista dall'art. 101 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, riguardante i redditi degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, e pertanto quelli delle imprese che li gestiscono, può avere ad oggetto anche gl'interessi bancari percepiti dalle predette imprese sui propri depositi, giacché l'art. 95, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 considera reddito d'impresa il reddito comunque conseguito da società o altro ente commerciale, qualunque ne sia la fonte e purché non risulti provato che gl'interessi maturati sui depositi provengano da somme che non attengono all'attività dell'impresa. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Campobasso, 26 Agosto 1999).

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