Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 19964 del 26 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte sui redditi, sono sempre tassabili, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, a prescindere dalle modalitą di acquisizione dei terreni, dal tempo intercorso tra acquisto e rivendita, nonché dall'eventuale svolgimento di alcun tipo di attivitą sui terreni da parte del cedente.

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