Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 13633 del 29 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili, l'atto con il quale il proprietario di un bene inserito in una convenzione di lottizzazione cede gratuitamente al Comune la proprietą delle aree destinate all'urbanizzazione, costituisce l'adempimento dell'obbligazione assunta con la vendita del terreno ed accettata preventivamente dall'ente con la stipula della convenzione urbanistica, sicché deve essere qualificato quale costo successivo "inerente", in quanto necessario per la realizzazione della lottizzazione, con conseguente deducibilitą dello stesso, avete natura analoga alle spese incrementative del bene.

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