Cassazione civile Sez. V sentenza n. 18389 del 12 luglio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

La plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di immobili, contemplata nell'art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986 (applicabile "ratione temporis"), č di regola imponibile secondo il principio di cassa in virtł dell'art. 82, comma 1, dello stesso decreto, trovando applicazione il principio di competenza previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973 per le sole plusvalenze conseguite mediante operazioni aventi finalitą speculative.

(massima n. 2)

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'avviso di accertamento che non riporti l'aliquota applicata, ma solo l'indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che č alla base del precetto di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale richiede che sia evidenziata l'aliquota applicata su ciascun importo imponibile, al fine di porre il contribuente in grado di comprendere le modalitą di applicazione dell'imposta e la ragione del suo debito, senza dover ricorrere all'ausilio di un esperto: ne deriva che l'omissione di tale indicazione determina la nullitą dell'atto, ai sensi del comma 3 del detto art. 42, senza che sia consentita una valutazione di merito sull'incidenza che essa abbia avuto, in concreto, sui diritti del contribuente.

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