Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 29183 del 5 dicembre 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di Irpef, l'art. 81 (ora 67) del d.lgs n. 917 del 1986 assoggetta a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di terreno sul quale lo strumento urbanistico vigente consenta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare, senza che, pertanto, a nulla rilevi cosa e a quale fine si costruisca, rientrando peraltro nella piena discrezionalitā del legislatore non tassare la plusvalenza solo quando la stessa ha ad oggetto terreni agricoli e non suscettibili in alcun modo di utilizzazione edificatoria. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro sentenza che aveva ritenuto tassabile la plusvalenza nonostante la sussistenza di un temporaneo vincolo di inedificabilitā, posto dall'art. 12 della l.r. Sardegna n. 45 del 1989).

(massima n. 2)

In tema di contenzioso tributario, la legittimazione "ad causam" e ad "processum" spetta esclusivamente all'Agenzia delle entrata con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui č divenuta operativa la sua istituzione, dovendosi invece considerare inammissibile la domanda azionata nei confronti del Ministero. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto privo di legittimazione passiva, per essere stato il giudizio d'appello azionato dopo il primo gennaio 2001).

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