Cassazione civile Sez. V sentenza n. 23845 del 22 novembre 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere - dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto sussistere, in materia di plusvalenza da cessione di terreno edificabile, anteriormente all'adozione dell'art. 36 del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella l. n. 248 del 2006, le condizioni di applicazione dell'esimente).

(massima n. 2)

In tema di IRPEF, la ricorrenza di vincolo ambientale ai sensi del d.lgs. n. 490 del 1999 non esclude, in senso assoluto, l'edificabilità di un terreno, consentendo, sia pure entro determinati limiti, di realizzare nuove costruzioni, con conseguente imponibilità, nell'ipotesi della sua cessione, della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, atteso che tale disposizione assoggetta a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di terreno su cui lo strumento urbanistico vigente permetta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare, non rilevando cosa ed a qual fine si costruisca.

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