Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 29184 del 5 dicembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema d'imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 917 del 1986, nel caso di cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola la rideterminazione del valore di acquisto sulla base di una perizia giurata di stima, a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001, non preclude al contribuente, in caso di futura cessione, la facoltą di non attenersi al valore di stima indicato in perizia e non limita il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, come si evince dal comma 6 del citato art. 7, ai sensi del quale tale rideterminazione costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva operato, erroneamente, un raffronto tra il prezzo complessivo di vendita dell'intero complesso immobiliare, comprensivo anche di terreni non edificabili, e la stima complessiva del medesimo e non, invece, tra il prezzo e il valore di stima dei soli terreni edificabili facenti parte del compendio immobiliare compravenduto).

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