Cassazione civile Sez. V sentenza n. 25262 del 25 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la cessione di quote di partecipazioni sociali - nella specie effettuata nella misura del 90 per cento - non consente all'Amministrazione di prendere in considerazione l'avviamento, poiché, consistendo questo nell'attitudine di un complesso aziendale a conseguire risultati economici diversi di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono, il relativo valore si realizza, di norma, solo nel caso di sostituzione nell'impresa di un soggetto diverso attraverso il trasferimento dell'intera azienda, o di un suo ramo, ad altra societą o ad altro imprenditore individuale, ovvero mediante concentrazione dell'intero capitale nella persona di un unico socio.

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