Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 9507 del 17 aprile 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposta sostitutiva sui "capital gains", sebbene ai sensi dell'art. 5, comma 4, della l. n. 448 del 2001, la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati debba essere effettuata con stima giurata riferita all'intero patrimonio sociale, il contribuente, secondo un criterio di convenienza, può utilizzare detta rivalutazione anche ai fini della tassazione solo di una parte delle azioni o quote detenute.

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