Cassazione civile Sez. V sentenza n. 12831 del 4 settembre 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di dichiarazione dei redditi d'impresa, la perdita su crediti, prevista, come deducibile dall'imponibile, dall'art. 66, comma terzo, del d.P.R. n. 917 del 1986, ove subita a seguito del fallimento del proprio debitore, non deroga al principio più generale stabilito nell'art. 75, comma primo, dello stesso TUIR del 1986 (che - a fini di certezza dei componenti reddituali - stabilisce - sì - la regola della deducibilità dei componenti negativi nell'esercizio di competenza, ma anche il rinvio della deduzione per quelli di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare). Conseguentemente, se è vero che il dichiarante non può scegliere il periodo di esercizio in cui farla valere, essa non deve essere neppure contabilizzata necessariamente e per intero nel periodo di esercizio in cui la procedura concorsuale si è aperta (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso dell'Amministrazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ammesso la possibilità, per la società creditrice, di imputare le perdite su crediti subite ad un periodo diverso e successivo rispetto a quello in cui era stato dichiarato il fallimento dei propri debitori). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Campania, 4 giugno 1999).

(massima n. 2)

In tema di componenti del reddito d'impresa, i contributi dell'Azienda per gli interventi sul Mercato agricolo (AIMA), dovuti in presenza dei presupposti definiti dal diritto comunitario, acquistano certezza e determinabilità, ai fini dell'imputazione al reddito corrispondente ad un determinato esercizio dell'impresa, solo attraverso il procedimento amministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l'ammontare. Ne consegue che, solo a seguito del decreto di liquidazione, che rende certo e liquido il credito, quest'ultimo concorre alla formazione della base imponibile e deve essere iscritto - dall'imprenditore - fra i componenti positivi del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Campania, 4 giugno 1999).

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