Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 10686 del 4 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di redditi di impresa, il discrimine tra "perdite sui crediti" e "svalutazione dei crediti" si correla alla definitivitā del venir meno della posta attiva, nel senso che, alla stregua di un giudizio prognostico, si ha perdita del credito quando esso č divenuto definitivamente inesigibile, mentre si ha svalutazione quando il credito č solo temporaneamente non realizzabile.

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