Corte costituzionale ordinanza n. 956 del 17 gennaio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di svalutazione dei crediti per la determinazione del reddito d'impresa, l'art. 106, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, consente agli enti creditizi e finanziari di cui al d.lgs. n. 87 del 1992 di dedurre in ciascun esercizio il valore dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria risultanti in bilancio nella misura percentuale prevista al comma 1 del detto art. 106, senza che assuma rilevanza sul plafond di deducibilitą di tali crediti il grado di rischiositą degli stessi, anche desunto dalla tipologia dei soggetti debitori, ovvero la distinzione tra soggetti ricompresi o meno nel sistema bancario.

(massima n. 2)

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le minusvalenze risultanti dalla differenza tra il costo residuo dei beni mobili concessi in locazione finanziaria ad utilizzatori inadempienti (con conseguente risoluzione dei relativi negozi) e quello previsto nei nuovi contratti di locazione, costituiscono perdite su crediti impliciti nei predetti contratti, ex art. 106, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, deducibili a norma dell'articolo 101 del medesimo decreto.

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