Cassazione civile Sez. V sentenza n. 9237 del 3 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di determinazione dei redditi di impresa, poiché dal compimento di una determinata scelta di bilancio da parte della societą contribuente consegue automaticamente l'applicazione del relativo regime fiscale, ove venga istituito un fondo rischi su crediti, le perdite sui crediti realizzate successivamente agli accantonamenti previsti in bilancio, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, sono deducibili, a norma dell'art. 101 dello stesso decreto, non integralmente, ma solo per la parte che eccede l'ammontare complessivo degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.

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