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Articolo 10 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

[Aggiornato al 04/07/2009]

Opposizione dei controinteressati

Dispositivo dell'art. 10 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

[I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.](1)

Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.

[Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.](2)

Note

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 29 luglio 1982, n. 148 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1982 n. 213), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica" e "la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), nella parte in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la decisione di accoglimento del ricorso straordinario, per effetto del mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma dello stesso articolo non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo stato, che ha emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo."
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 29 luglio 1982, n. 148 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1982 n. 213), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica" e "la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), nella parte in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la decisione di accoglimento del ricorso straordinario, per effetto del mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma dello stesso articolo non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo stato, che ha emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo."

Massime relative all'art. 10 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Cons. giust. amm. Sicilia n. 492/2019

Il decreto del Presidente della Repubblica (ovvero del Presidente della Regione Siciliana), di decisione di un ricorso straordinario, in base al diritto positivo (art. 10 ultimo comma D.P.R. n. 119 del 1971) è impugnabile in sede giurisdizionale solo per vizi di forma o di procedimento successivi al parere reso dal Consiglio di Stato, atteso il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, e per la connessa esigenza di evitare che, attraverso l'impugnativa in sede giurisdizionale, si possa sindacare il giudizio espresso dall'organo giurisdizionale in sede consultiva, con conseguente sovrapposizione della decisione giurisdizionale alla decisione del ricorso straordinario, eventuale "motivo di giurisdizione" in relazione al decreto del Presidente della Repubblica o dei Presidente della Regione Siciliana di decisione di un ricorso straordinario non può essere dedotto con ricorso al Tar, ma va fatto valere con ricorso per Cassazione.

Cass. civ. n. 1413/2019

In tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ove l'amministrazione intimata abbia proposto opposizione al ricorso ex art. 48 c.p.a., senza contestare la giurisdizione amministrativa, e il TAR l'abbia dichiarata inammissibile per tardività, rimettendo gli atti all'amministrazione per la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria, il regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale l'amministrazione deduca in tale sede l'insussistenza della giurisdizione amministrativa - presupposto indefettibile del ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 7, comma 8, c.p.a. -, ben può essere proposto fino al momento della pronuncia del parere del Consiglio di Stato che, formando il contenuto sostanziale della conforme decisione giustiziale del Presidente della Repubblica, ne costituisce l'antecedente necessario e segna il momento preclusivo per far valere il difetto del presupposto della decisione.

Cons. Stato n. 3695/2018

La decisione che segue al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere impugnata in sede giurisdizionale dalle parti solo per vizi di forma e procedura successivi alla pronuncia del parere del Consiglio di Stato.

Cons. Stato n. 1402/2018

La decisione sul ricorso straordinario può essere impugnata dinanzi al giudice amministrativo soltanto per vizi attinenti alla forma ed ai procedimento intervenuti successivamente al parere del Consiglio di Stato. Ciò per evitare che l'impugnazione in sede giurisdizionale porti ad un riesame del giudizio espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con la sovrapposizione della decisione giurisdizionale a quella del ricorso straordinario.

Cons. Stato n. 3496/2015

Non sussiste alcun contrasto tra l'istituto dell'opposizione, di cui all'art. 10 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (che consente a ciascuna parte del procedimento per ricorso straordinario, diversa dal ricorrente, di richiedere e ottenere che il ricorso sia trasposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale), e la normativa di cui all'art. 47, secondo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea (2000/C 364/01), ove prescrive che ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge e sancisce il diritto al giusto processo. Infatti, le recenti innovazioni legislative che hanno accresciuto l'efficacia della tutela del rimedio del ricorso straordinario, non hanno mutato la natura amministrativa del rimedio stesso, volto a tutelare "la giustizia nell'amministrazione"; onde è tuttora giustificata la possibilità di optare per il rimedio giurisdizionale, che offre maggiori garanzie rispetto al ricorso straordinario.

Cass. civ. n. 23464/2012

In caso di ricorso straordinario proposto ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 8, avverso atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità, nell'ambito di controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, il decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso straordinario in conformità del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 1, solo per motivi attinenti alla giurisdizione. Ne consegue l'inammissibilità della censura relativa alla correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale del giudice adito, poiché estranea al controllo e al superamento dei limiti esterni della giurisdizione.

Cons. Stato n. 1926/2011

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1199/1971, la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale avviene mediante deposito, da parte dell'originario ricorrente in sede straordinaria, di atto di costituzione in giudizio; trattasi, nella forma e nella sostanza, di una riassunzione dell'originario ricorso che non può contenere motivi diversi ma che non necessita del deposito dell'originario ricorso straordinario. Il rapporto processuale si instaura con il deposito del ricorso in sede giurisdizionale (e non con la sua notifica), tant'è che la parte che traspone un ricorso straordinario deve depositare il ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, ha la facoltà di notificare nuovamente il ricorso straordinario ed, infine, deve, nel medesimo termine di sessanta giorni, notificare alle controparti l'avviso di deposito dell'avvenuta trasposizione.

L'inammissibilità della trasposizione del ricorso straordinario (per tardività o mancato rispetto delle forme essenziali) non comporta riviviscenza del ricorso straordinario; tale effetto, infatti, si determina solo quando l'originario ricorso non sia ammissibile come ricorso giurisdizionale pur potendo essere deciso in sede straordinaria: la prima inammissibilità ha per oggetto l'atto di trasposizione, la seconda riguarda l'originario ricorso.

Cons. Stato n. 5985/2010

La decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato può essere sottoposta ad esame in sede giurisdizionale soltanto per vizi attinenti alla forma e al procedimento intervenuti successivamente al parere del Consiglio di Stato, trattandosi si principio basato sul comma 3 dell'art. 10, D.P.R. n. 1199 del 1971, la cui giustificazione permane, poiché volta ad evitare che l'impugnazione in sede giurisdizionale porti ad un riesame del giudizio espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con la sovrapposizione della decisione giurisdizionale a quella del ricorso straordinario, e in quanto fondata sul principio di alternatività fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale.

Cons. Stato n. 3511/2010

A seguito della trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale, la riattivazione del procedimento giustiziale amministrativo può avvenire (ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 1199 del 1971) solo per iniziativa del giudice innanzi a cui il ricorso straordinario è stato trasposto, ove questo rilevi l'inammissibilità dello stesso in sede giurisdizionale ma la possibilità della sua decisione in sede straordinaria.

Cons. Stato n. 1186/2010

La richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso amministrativo al Capo dello Stato non è di per sé atto avente natura processuale, atteso che stesso non si inserisce in alcuna sequenza di rito, ma semplicemente legittima la possibilità dell'incardinamento della vertenza in sede giudiziaria; peraltro tale fase rimane una mera eventualità, concretamente affidata al ricorrente in via straordinaria, che diviene dominus della scelta e, per questo, è legittimato a compiere il primo atto di natura strettamente processuale, costituito dal deposito del ricorso nella segreteria del giudice amministrativo.

Cons. Stato n. 6529/2008

Il principio di alternatività del ricorso straordinario al Capo dello Stato, quale delineato dagli artt. 8 e 10, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per la sua specialità insita nel rilievo costituzionale di tale rimedio di giustizia (art. 100 comma 1, Cost., in combinato disposto con il criterio di compatibilizzazione con la tutela giurisdizionale di cui all'art. 113 Cost.), rende sempre proponibile, secondo l'integrale disciplina appositamente dettata dal D.P.R. n. 1199 del 1971, detto ricorso giustiziale anche in pendenza di giudizio amministrativo relativo ad un precedente atto connesso a quello con esso impugnato. In tale evenienza, poi, l'autonomia del rimedio straordinario, unita a quella del sistema legale di trasposizione in sede giurisdizionale, fa sì che esso non sia soggetto, ai fini della trasposizione stessa, ai limiti temporali di proponibilità del ricorso c.d. autonomo per motivi aggiunti previsto dall'art. 21 comma 1, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, quale modificato dall'art. 1, l. 21 luglio 2000, n. 205. La conversione del rimedio, in applicazione del principio di specialità, rimane dunque soggetta alle forme e ai termini suoi propri, quali previsti dall'art. 10, D.P.R. n. 1199 del 1971, riguardando i diversi termini di cui all'art. 21, l. n. 1034 del 1971 esclusivamente il caso del ricorso autonomo, ovvero dei motivi aggiunti, proposti, fin dall'origine, in sede giurisdizionale.

Cons. Stato n. 3104/2008

Nell'ipotesi di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il ricorrente straordinario deve provvedere, entro il termine unico di 60 giorni, prima alla notifica e solo dopo al deposito dell'atto con il quale dichiara di voler insistere nel proprio originario ricorso; pertanto, mentre il termine per la notifica del predetto atto sfugge alla regola della dimidiazione dei termini, di cui all'art. 23 bis comma 2, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, poiché, pur avendo natura processuale, è riconducibile alla categoria dei termini per la proposizione del ricorso, diversamente, quello per il deposito dell'atto di trasposizione non si sottrae al dimezzamento, stante la sua natura processuale e la sua irriconducibilità alla nozione di attività di proposizione del ricorso.

Cons. Stato n. 2356/2008

Ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 la facoltà di opporsi alla decisione in via amministrativa del ricorso al Capo dello Stato, con trasposizione dello stesso in sede giurisdizionale, spetta unicamente ai controinteressati che, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.

Cons. Stato n. 2858/2007

Ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito di opposizione del controinteressato deve essere eseguita, a pena di improcedibilità, dal ricorrente entro sessanta giorni dall'anzidetta opposizione mediante deposito nella segreteria del Tar competente di un atto di costituzione in giudizio da notificare all'amministrazione e al controinteressato.

Cons. Stato n. 9/2006

La regola dell'alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso amministrativo - nell'ipotesi in cui sia stato interposto ricorso straordinario al Capo dello Stato (o, come nel caso di specie, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana) - è valida nel solo caso in cui il soggetto, controinteressato in senso sostanziale, che abbia ricevuto un vantaggio da provvedimento impugnato in sede amministrativa sia stato reso destinatario della notifica del relativo ricorso. Solo in questa fattispecie infatti il controinteressato, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 1199/71, può dirsi essere stato posto in condizione di contrastare la sua evocazione in sede amministrativa, attraverso la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Quando, all'opposto, il soggetto che abbia ricevuto un vantaggio dal provvedimento impugnato in sede straordinaria non sia stato reso destinatario ex ante della notifica del ricorso al Capo dello Stato, al detto soggetto -alfine pregiudicato dalla decisione straordinaria (soppressiva o riduttiva dell'effetto vantaggioso offerto dall'atto impugnato) e non evocato in sede straordinaria- deve essere riconosciuta ex post la possibilità di insorgere in sede giurisdizionale contro il decreto decisorio (al quale la legge riserva il trattamento di una determinazione amministrativa), senza che di contro possa essere invocata la "alternatività" tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale.

Cass. civ. n. 734/2005

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato ed il decreto che provvede su di esso, pur ponendosi al di fuori dell'ordine gerarchico della p.a. e su un piano alternativo rispetto alla tutela giurisdizionale, hanno natura amministrativa, con la conseguenza che avverso detto decreto non è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 cost.

Cons. Stato n. 8354/2003

La riattivazione del procedimento giustiziale amministrativo, mediante la rimessione degli atti alla sede straordinaria, ha luogo allorché l'inammissibilità del ricorso giurisdizionale derivi dall'irritualità dell'atto di opposizione proposto ai sensi dell'art. 10 comma 1 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (ad es. pertardività o per difetto di elementi essenziali o di notifica o di giurisdizione del giudice amministrativo), con esclusione di ogni altra causa, come quelle relative al ricorso straordinario o ai vizi dell'atto di riassunzione.

Cons. Stato n. 875/2003

La decisione del ricorso straordinario, attesa la sua natura amministrativa e l'inattitudine ad acquisire efficacia formale e sostanziale di cosa giudicata, è soggetta all'ordinario regime di impugnazione in sede giurisdizionale degli atti amministrativi, e cioè alla stregua del principio del doppio grado di giurisdizione, come attuato a seguito dell'entrata in vigore della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, per cui secondo il sistema di giustizia amministrativa vigente, la decisione non può essere omisso medio impugnata davanti al Consiglio di Stato, ma va invece prioritariamente gravata davanti al tribunale amministrativo, al quale, dopo l'entrata in vigore della l. n. 1034, cit., risale in primo grado quella competenza che l'art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 intestava, invece, al Consiglio di Stato quale giudice in unico grado.

Cons. Stato n. 2428/2002

È inammissibile l'impugnazione in sede giurisdizionale del decreto di decisione del ricorso straordinario per vizi procedimentali antecedenti l'espressione del parere da parte del Consiglio di Stato.

Cons. giust. amm. Sicilia n. 131/1999

Il termine di 60 giorni per l'opposizione dei controinteressati all'ulteriore corso del rimedio straordinario e per il trasferimento in sede giurisdizionale della controversia (previsto dall'art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), ha natura processuale, in quanto concernente il giudizio davanti al giudice amministrativo e non viceversa il ricorso straordinario; pertanto, si applicano le norme sulla sospensione dei termini in periodo feriale.

Cons. Stato n. 2542/1997

Ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, chi vuole dichiarare l'opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può farlo, infatti, la notificazione del gravame viene in rilievo solo quale termine di decadenza per la dichiarazione (che si traduce nella richiesta di trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale) nei confronti degli altri controinteressati i quali, nelle more, possono esercitare i propri diritti (presentare memorie, chiedere l'accesso ai documenti, ecc.). La notifica del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica all'autorità diversa dallo stato che emanato l'atto impugnato non è presupposto necessario ai fini del trasferimento del ricorso in sede giurisdizionale. La notifica del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica all'autorità diversa dallo stato che emanato l'atto impugnato non è presupposto necessario ai fini del trasferimento del ricorso in sede giurisdizionale.

Cons. Stato n. 93/1997

In materia di ricorso straordinario il dies a quo del termine decadenziale per l'esercizio dell'opzione di trasferimento in sede giurisdizionale (art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), è quello del deposito, quando il ricorso è depositato direttamente presso l'autorità emanante (mediante consegna diretta o spedizione per raccomandata), qualora, è il ministero istruttore e referente a comunicare il ricorso all'autorità emanante, il dies a quo corrisponde con la comunicazione, la quale, intercorrendo tra due soggetti pubblici, sarà certificabile facilmente.

Cons. Stato n. 962/1994

Il concetto di controinteressato, ai fini della richiesta di trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato nella sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, è più ampio di quello tecnico riferito ai destinatari necessari della notifica del ricorso, in quanto l'istituto della trasposizione è stato compiuto come compensazione al limite opposto al potere di contestare la decisione straordinaria, soggetta al sindacato giurisdizionale per i soli vizi c.d. estrinsechi successivi alla consultazione del Consiglio di Stato; pertanto, anche al soggetto unicamente abilitato ad opporsi al ricorso può avere interesse a difendere l'atto impugnato, siccome potenzialmente legittimato a ricorrere contro la non ammissione di quell'atto.

Cons. Stato n. 1719/1991

Nell'ipotesi di tardiva impugnazione dell'amministrazione di un ricorso straordinario e di omesso deposito da parte del ricorrente dell'atto di costituzione in sede giurisdizionale (art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), non si ha trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario; pertanto il Consiglio di Stato, in sede consultiva, dopo aver verificato la tardività dell'opposizione, può decidere il ricorso straordinario.

Cons. Stato n. 763/1990

Ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 l'opposizione al ricorso straordinario - cui consegue la trasposizione del gravame in sede giurisdizionale - deve essere presentata nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del predetto ricorso dei soli controinteressati, essendo disciplinata l'analoga scelta da parte dei cointeressati dall'art. 34 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, in forza del quale il termine per effettuarla è di quindici giorni. Deve ritenersi, pertanto, attesa la chiarezza del tenore letterale delle norme citate e della ratio della distinzione volta a non consentire un ingiustificato prolungamento dei termini a favore di interessati al ricorso rispetto ai ricorrenti in sede straordinaria, che non ricorra l'ipotesi dell'errore scusabile ove la trasposizione in sede giurisdizionale sia stata richiesta da cointeressati oltre il termine di quindici giorni.

Cons. Stato n. 577/1989

La sospensione dei termini nel periodo estivo prevista dalla legge 742/69 non trova applicazione per i ricorsi amministrativi tra i quali deve essere annoverato il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Cons. giust. amm. Sicilia n. 246/1988

Dal principio di alternativa discende che i provvedimenti decisori di ricorsi straordinari non possono essere impugnati in sede giurisdizionale, e tale preclusione oltre ad essere lumeggiata nell'art. 10 comma ultimo D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, è confermata nell'art. 15 del medesimo D.P.R., che ammette quale unico mezzo di gravame contro il provvedimento decisorio del ricorso straordinario il ricorso per revocazione; pertanto, l'impugnazione in sede giurisdizionale non può investire quegli aspetti del provvedimento decisorio che hanno formato oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato, tenuto ad esprimere il parere sulla controversia, e tale preclusione concerne sia aspetti sostanziali che questioni procedurali della controversia, anche se si tratta di questioni che non hanno formato oggetto di pronuncia in quanto non dedotte o non rilevate.

Cons. Stato n. 299/1986

Ai sensi dell'art. 10, comma ultimo, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il controinteressato al quale non sia stato notificato il ricorso straordinario al Capo dello Stato, può impugnare il decreto presidenziale decisorio non solo per vizi di forma e di procedimento, ma anche per vizi in iudicando.

Corte cost. n. 148/1982

È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli art. 3, 24 e 113 cost. - l'art. 10, comma 1 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà attribuita ai controinteressati al ricorso straordinario al Capo dello Stato, di chiedere che il ricorso venga deciso in sede giurisdizionale, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico diverso dallo Stato che ha emanato l'atto impugnato. In applicazione dell'art. 27 l.11 marzo 1953, n. 87, è costituzionalmente illegittimo anche il comma 3 dell'art. 10 citato, nella parte in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la decisione di accoglimento del ricorso straordinario, per effetto del mancato esercizio della facoltà di scelta previsto dal comma 1, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico diverso dallo Stato che ha emanato l'atto impugnato.

Cons. Stato n. 433/1981

Nel caso in cui il diniego di concessione edilizia sia impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, il comune, essendo l'autorità emanante il provvedimento e non essendo pertanto configurabile come controinteressato, non può richiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

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D. A. chiede
martedì 26/09/2023
“Ove un ricorso straordinario al capo dello Stato venga respinto per erroneo sviamento in cui è incorso il C. di Stato il cui parere vincolante ha ritenuto distinte e diverse le situazioni di fatto e di diritto di due soggetti che invece erano perfettamente sovrapponibili e ampiamente documetate nel ricorso medesimo, come é possibile impugnare ed opporsi a tale pronuncia? a quale organo giurisdizionale occorre rivolgersi? entro quali termini?
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 03/10/2023
La possibilità di contestare in sede giurisdizionale la decisione sul ricorso straordinario al Capo dello Stato è molto limitata, in quanto per costante giurisprudenza la parte soccombente può sollevare soltanto vizi attinenti alla forma ed al procedimento intervenuti successivamente al parere del Consiglio di Stato. La suddetta limitazione è opponibile a tutte le parti che abbiano scelto o accettato che la controversia fosse decisa nella sede straordinaria, ossia al ricorrente e alle controparti che, avendo avuto la possibilità di chiedere la trasposizione alla sede giurisdizionale, non se ne siano avvalse. Solo il controinteressato non ritualmente evocato, in quanto soggetto che non ha manifestato il proprio consenso al procedimento, può impugnare la decisione anche per vizi inerenti al parere del Consiglio di Stato e alle fasi procedurali anteriori (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 02 febbraio 2023, n. 1146).
La ragione di tale orientamento risiede nel fatto che, se fosse ammissibile il controllo di legittimità della determinazione sul merito del ricorso straordinario, il giudice amministrativo sarebbe investito della cognizione sui vizi dell'atto lesivo, per la via mediata della denuncia di eventuali error in iudicando che inficiano quella decisione; il che eliderebbe l'effetto preclusivo determinato dalla proposizione del ricorso straordinario e vanificherebbe il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale (TAR Firenze, sez. II, 4 dicembre 2009, n. 2984)
Non sembra, quindi, che le doglianze prospettate nel quesito, che riguardano il merito della decisione, appartengano ai vizi che possono essere dedotti davanti al Giudice.