Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 5985 del 27 agosto 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

La decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato può essere sottoposta ad esame in sede giurisdizionale soltanto per vizi attinenti alla forma e al procedimento intervenuti successivamente al parere del Consiglio di Stato, trattandosi si principio basato sul comma 3 dell'art. 10, D.P.R. n. 1199 del 1971, la cui giustificazione permane, poiché volta ad evitare che l'impugnazione in sede giurisdizionale porti ad un riesame del giudizio espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con la sovrapposizione della decisione giurisdizionale a quella del ricorso straordinario, e in quanto fondata sul principio di alternatività fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale.

(massima n. 2)

Il termine di cui al comma 1 dell'art. 11, D.P.R. n. 1199 del 1971 non è perentorio, considerato che il suo inutile decorso non produce il venir meno del dovere dell'Amministrazione di istruire e trasmettere il ricorso, né, quindi, l'arresto del procedimento, considerato anche che è contestualmente previsto, nel comma 2, che il ricorrente possa richiedere la trasmissione del ricorso al Cons. St. e in caso di risposta negativa o di mancata risposta possa direttamente depositare copia del ricorso al Cons. St.

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