Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 11 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

[Aggiornato al 04/07/2009]

Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere

Dispositivo dell'art. 11 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.

Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.

I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.

Massime relative all'art. 11 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Cons. Stato n. 2048/2015

È ammessa la presentazione diretta al Consiglio di Stato di un ricorso straordinario con istanza cautelare, ai fini della trattazione della stessa, senza l'osservanza degli adempimenti previsti dall'art. 11 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, stante l'imminente pregiudizio derivante dall'esecutività del provvedimento impugnato.

Cons. Stato n. 25/2012

In ragione del carattere paragiurisdizionale che connota la procedura di ricorso straordinario e la relativa istruttoria, gli atti e documenti prodotti nella medesima devono ritenersi pienamente pubblici e accessibili per gli interessati con semplice istanza di copie presso la Segreteria della Sezione del Consiglio di Stato presso la quale pende in fase interlocutoria il ricorso.

Cons. Stato n. 5985/2010

Il termine di cui al comma 1 dell'art. 11, D.P.R. n. 1199 del 1971 non è perentorio, considerato che il suo inutile decorso non produce il venir meno del dovere dell'Amministrazione di istruire e trasmettere il ricorso, né, quindi, l'arresto del procedimento, considerato anche che è contestualmente previsto, nel comma 2, che il ricorrente possa richiedere la trasmissione del ricorso al Cons. St. e in caso di risposta negativa o di mancata risposta possa direttamente depositare copia del ricorso al Cons. St.

Cons. Stato n. 222/2004

In base all'art. 11 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 la competenza ministeriale per l'istruttoria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non viene meno per il fatto che siano stati impugnati decreti ministeriali presentati per la proposta di reiezione di precedenti ricorsi straordinari proposti dalle stesse parti e sia stato presentato ricorso per la revocazione dei decreti del Presidente della Repubblica che hanno respinto i precedenti ricorsi.

Corte cost. n. 254/2004

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da una sezione consultiva del Consiglio di Stato nel procedimento per la decisione di un ricorso straordinario.

Cons. Stato n. 2763/2004

Ai funzionari addetti alla trattazione del ricorso straordinario al capo dello Stato non si applicano le regole dettate dagli artt. 51 ss. c.p.c..

Cons. Stato n. 1630/2003

Il diritto di difesa nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica appare pienamente garantito per il ricorrente che può prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti e di tutte le memorie difensive depositate presso l'organo competente a curare l'istruttoria, semplicemente esercitando il diritto di accesso.

Cons. Stato n. 2898/2003

Il Consiglio di Stato allorquando emette il parere obbligatorio in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex art. 11, D.P.R. n. 1199 del 1971, ha natura paragiurisdizionale con la conseguenza che è proponibile la questione di legittimità costituzionale di una norma primaria da parte della sezione consultiva decidente.

Cons. Stato n. 2428/2002

L'omessa trasmissione al Consiglio di Stato di una memoria difensiva prodotta dal controinteressato vizia il parere espresso dal Consiglio stesso per errore di fatto. Si è supposta, infatti insistente una memoria risultante positivamente dagli atti di causa. Tale errore di fatto consente la proposizione di un ricorso per revocazione avverso il d.P.R. decisorio.

Cons. Stato n. 894/2001

La condotta omissiva dell'amministrazione procedente che determina un grave ritardo nella trasmissione al Consiglio di Stato in sede di parere sul ricorso straordinario, oltre a costituire palese violazione dei termini per l'istruttoria indicati all'art. 11, comma 1, D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 (e della Dir.P.C.M. 27.7.1993, pubblicata nella G.U. 29.7.1993, n. 176), comporta precise responsabilità di ordine disciplinare e amministrativo per i funzionari cui deve essere addebitato il grave ritardo in questione, anche in relazione alle conseguenze di ordine patrimoniale che possono derivare dalla intempestiva soluzione della vertenza.

Corte cost. n. 301/2001

Manifesta infondatezza della q.l.c. degli art. 8, 9 e 10 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, in connessione con gli art. 11,12,13 e 14 del medesimo D.P.R., sollevata in riferimento agli art. 76, 77 comma 1 e 87 cost., sia sotto il profilo della mancanza di una specifica disposizione volta a delegare il Governo a dettare una nuova disciplina dei ricorsi amministrativi, sia sotto il profilo della assoluta carenza di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione in relazione, in particolare, alle linee della disciplina del ricorso straordinario e ai poteri del Consiglio di Stato, sia infine per la presunta attribuzione al Presidente della Repubblica di una competenza ulteriore rispetto a quelle previste in Costituzione. Infatti, con ordinanza n. 56 del 2001, è stata dichiarata la manifesta infondatezza di una identica q.l.c. sollevata dai medesimo rimettente, il quale non ha addotto argomentazioni differenti ed ulteriori rispetto a quelle prese in esame nella citata ordinanza.

Cons. Stato n. 576/2000

Nell'ambito della procedura per l'istruzione e la decisione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non è conforme alle disposizioni del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 la richiesta di parere indirizzata al Cons. St. da parte del presidente della commissione centrale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato, e va pertanto restituita all'amministrazione per la sottoposizione al visto del competente ministero, in quanto la competenza ministeriale a riferire sui ricorsi straordinari al capo dello Stato non è legata ad una posizione di gerarchia rispetto all'attività oggetto di gravame e agli enti che la pongono in essere, bensì è collegata ratione materiae alla tipologia di attività amministrativa in questione.

Cons. Stato n. 311/1990

Nel caso in cui il ricorrente abbia depositato direttamente il ricorso straordinario al Cons. St. (art. 11 comma 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), l'amministrazione deve inviare l'originale del ricorso e la relazione illustrativa in un termine ordinatorio, per l'ulteriore corso.

Corte cost. n. 31/1975

Spetta allo Stato la competenza a provvedere alla istruttoria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto avverso la delibera della sezione di controllo della Regione Lazio sugli atti del Comune di Roma del 23 marzo 1973, verbale, n. 58, prot. 1.800.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!