Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1926 del 29 marzo 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1199/1971, la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale avviene mediante deposito, da parte dell'originario ricorrente in sede straordinaria, di atto di costituzione in giudizio; trattasi, nella forma e nella sostanza, di una riassunzione dell'originario ricorso che non può contenere motivi diversi ma che non necessita del deposito dell'originario ricorso straordinario. Il rapporto processuale si instaura con il deposito del ricorso in sede giurisdizionale (e non con la sua notifica), tant'è che la parte che traspone un ricorso straordinario deve depositare il ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, ha la facoltà di notificare nuovamente il ricorso straordinario ed, infine, deve, nel medesimo termine di sessanta giorni, notificare alle controparti l'avviso di deposito dell'avvenuta trasposizione.

(massima n. 2)

L'inammissibilità della trasposizione del ricorso straordinario (per tardività o mancato rispetto delle forme essenziali) non comporta riviviscenza del ricorso straordinario; tale effetto, infatti, si determina solo quando l'originario ricorso non sia ammissibile come ricorso giurisdizionale pur potendo essere deciso in sede straordinaria: la prima inammissibilità ha per oggetto l'atto di trasposizione, la seconda riguarda l'originario ricorso.

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