Consiglio di Stato Sez. I sentenza n. 3496 del 18 dicembre 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

La norma che consente la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato in sede giurisdizionale č la norma fondante del rapporto tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale. Il ricorso straordinario alternativo al ricorso giurisdizionale, postula che qualsiasi parte, diversa dal ricorrente, abbia la possibilitā di optare per il rimedio giurisdizionale, che offre maggiori garanzie rispetto al ricorso straordinario. L'istituto dell'opposizione rappresenta, infatti, lo strumento di ciascuna parte per adire il giudice precostituito per legge, in quanto il ricorso straordinario, rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone una concorde volontā di tutte le parti all'utilizzo di tale rimedio. (Esprime il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato improcedibile). Non vi č contrasto tra l'istituto dell'opposizione, previsto dagli artt. 10, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e 48, c.p.a., che consente la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato, e la normativa di cui all'art. 47, secondo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/1), secondo cui ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge e sancisce il diritto al giusto processo. (Esprime il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato improcedibile). Le modifiche legislative di cui all'art. 69, L. 18 giugno 2009, n. 69 (che ha attribuito al Consiglio di Stato in sede di procedimento per ricorso straordinario la potestā di sollevare questione di costituzionalitā e ha attribuito valore vincolante al parere reso in tale procedimento); all'art. 13, comma 6 bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (che ha previsto il pagamento del contributo unificato anche per il ricorrente in sede di ricorso straordinario) e, infine, all'art. 112, commi 1 e 2 lett. b) e d), D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (che ha introdotto la possibilitā di esperire il ricorso in ottemperanza anche per la decisione sul ricorso straordinario), non hanno trasformato il rimedio in questione da amministrativo in giurisdizionale. (Esprime il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato improcedibile).

(massima n. 2)

Non sussiste alcun contrasto tra l'istituto dell'opposizione, di cui all'art. 10 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (che consente a ciascuna parte del procedimento per ricorso straordinario, diversa dal ricorrente, di richiedere e ottenere che il ricorso sia trasposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale), e la normativa di cui all'art. 47, secondo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea (2000/C 364/01), ove prescrive che ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge e sancisce il diritto al giusto processo. Infatti, le recenti innovazioni legislative che hanno accresciuto l'efficacia della tutela del rimedio del ricorso straordinario, non hanno mutato la natura amministrativa del rimedio stesso, volto a tutelare "la giustizia nell'amministrazione"; onde č tuttora giustificata la possibilitā di optare per il rimedio giurisdizionale, che offre maggiori garanzie rispetto al ricorso straordinario.

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