Consiglio di Stato Sez. II sentenza n. 2542 del 24 settembre 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

La notificazione del ricorso straordinario al presidente della Repubblica all'autoritā diversa dallo Stato che ha emanato l'atto impugnato non č presupposto necessario ai fini del trasferimento del ricorso in sede giurisdizionale.

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, chi vuole dichiarare l'opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica puō farlo, infatti, la notificazione del gravame viene in rilievo solo quale termine di decadenza per la dichiarazione (che si traduce nella richiesta di trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale) nei confronti degli altri controinteressati i quali, nelle more, possono esercitare i propri diritti (presentare memorie, chiedere l'accesso ai documenti, ecc.). La notifica del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica all'autoritā diversa dallo stato che emanato l'atto impugnato non č presupposto necessario ai fini del trasferimento del ricorso in sede giurisdizionale. La notifica del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica all'autoritā diversa dallo stato che emanato l'atto impugnato non č presupposto necessario ai fini del trasferimento del ricorso in sede giurisdizionale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.