Consiglio di Stato Sez. I sentenza n. 3511 del 8 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito della trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale, la riattivazione del procedimento giustiziale amministrativo può avvenire (ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 1199 del 1971) solo per iniziativa del giudice innanzi a cui il ricorso straordinario è stato trasposto, ove questo rilevi l'inammissibilità dello stesso in sede giurisdizionale ma la possibilità della sua decisione in sede straordinaria.

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