Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sentenza n. 131 del 25 marzo 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine di 60 giorni per l'opposizione dei controinteressati all'ulteriore corso del rimedio straordinario e per il trasferimento in sede giurisdizionale della controversia (previsto dall'art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), ha natura processuale, in quanto concernente il giudizio davanti al giudice amministrativo e non viceversa il ricorso straordinario; pertanto, si applicano le norme sulla sospensione dei termini in periodo feriale.

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