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Articolo 140 bis Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Procedure di protezione civile

Dispositivo dell'art. 140 bis Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. (1)Ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140 nonché le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all'articolo 140, comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

3. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:

  1. a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
  2. b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
  3. c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
  4. d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto dell'Unione europea;
  5. e) articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
  6. f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente alle tempistiche e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
  7. g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:

  1. a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a),b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
  2. b) il termine temporale di cui all'articolo 140, comma 4, è stabilito in trenta giorni;
  3. c) l'amministrazione competente all'affidamento e all'esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all'articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c).

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d) del D.L. 21 maggio 2025, n. 73.

Spiegazione dell'art. 140 bis Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 140-bis rappresenta una disposizione di raccordo tra il Codice dei contratti pubblici e la normativa speciale in materia di protezione civile (D.Lgs. 1/2018, Codice della Protezione Civile). Esso disciplina gli affidamenti che si collocano nell’ambito delle emergenze, fissando alcune deroghe volte a garantire la tempestività e l’efficacia dell’azione amministrativa. L’intervento normativo nasce dalla consapevolezza che le regole ordinarie del Codice, pur garantendo trasparenza e concorrenza, rischierebbero di rallentare interventi urgenti e indifferibili. La norma, in coerenza con l’art. 140 del nuovo codice appalti, introduce regimi speciali, modulati a seconda della tipologia e gravità dell’evento emergenziale.

Il comma 1 delimita l’ambito di applicazione della disposizione, che riguarda i contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile previste dall’art. 7 del codice prot. civile, comma 1, lettere a), b) e c) (ossia eventi emergenziali di rilievo locale, regionale e nazionale). Per tali contratti si applicano non solo le regole dell’articolo 140, ma anche quelle dell’articolo in commento e dell’art. 46 bis del codice prot. civile.

Questo richiamo sistematico mette in evidenza l’interconnessione tra il Codice degli appalti e la normativa settoriale: la disciplina emergenziale non sostituisce in toto le regole generali, ma le integra e le deroga nella misura necessaria.

Il comma 2 introduce la possibilità di ricorrere, in casi eccezionali, all’affidamento diretto oltre i limiti ordinari previsti dall’articolo 140, comma 1. Tale deroga è consentita soltanto per un arco temporale strettamente circoscritto (massimo 30 giorni) e solo per specifiche fattispecie indifferibili. Inoltre, l’importo massimo degli affidamenti è fissato nei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 24 del codice prot. civile, comma 2. Il legislatore, dunque, ammette una deroga incisiva al principio della concorrenza, ma ne limita portata e durata: ciò risponde all’esigenza di contemperare l’urgenza operativa con la tutela dei principi di trasparenza e imparzialità.

Ulteriori deroghe sono previste al comma 3, quando sia dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale (articolo 24 del Codice della protezione civile). In tali ipotesi, fermo restando che i provvedimenti adottati dal Governo possono introdurre ulteriori misure derogatorie, gli appalti possono discostarsi da specifiche disposizioni del Codice dei contratti.

La norma elenca puntualmente le deroghe ammissibili:
  • lettera a): deroga all’art. 14 del nuovo codice appalti, comma 12, lettera a), per consentire la determinazione autonoma del valore stimato degli appalti in casi di beni e servizi omogenei e ripetitivi;
  • lettera b): deroga all’art. 15 del nuovo codice appalti, comma 2, sulla nomina del RUP, consentendo di individuarlo anche tra dipendenti di altri enti pubblici, non appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice;
  • lettera c): deroga all’art. 37 del nuovo codice appalti, per affidare appalti anche senza programmazione preventiva;
  • lettera d): deroga all’art. 49 del nuovo codice appalti, per semplificare le procedure di affidamento e adattarne la tempistica all’urgenza;
  • lettera e): deroga all’art. 54 del nuovo codice appalti, consentendo l’esclusione automatica delle offerte anomale anche se inferiori a cinque;
  • lettera f): deroga agli articoli 90 e 111, comma 3, sui termini e modalità delle comunicazioni, sempre nel rispetto della direttiva 2014/24/UE;
  • lettera g): deroga all’art. 108 del nuovo codice appalti, commi 1-4, 6-8 e 11, consentendo l’uso generalizzato del criterio del minor prezzo.

Il comma 4 introduce ulteriori misure derogatorie per gli eventi emergenziali regionali o nazionali (articolo 7, comma 1, lettera b) e c) del Codice della protezione civile), anche nella fase di previsione imminente dell’evento, cioè prima della dichiarazione formale dello stato di emergenza.

Le deroghe riguardano:
  • lettera a): raddoppio degli importi soglia di cui all’art. 50 del nuovo codice appalti, comma 1, per lavori, servizi e forniture connessi agli eventi emergenziali, nel rispetto delle soglie UE di cui all’articolo 14;
  • lettera b): fissazione a trenta giorni del termine di cui all’articolo 140, comma 4, per la durata degli affidamenti diretti;
  • lettera c): identificazione del soggetto attuatore (art. 25 del codice prot. civile, comma 6) come amministrazione competente per l’affidamento ed esecuzione del contratto.

Infine, il comma 5 estende l’applicazione dell’articolo 140, comma 7, anche in caso di adozione, limitatamente ad emergenze di protezione civile, delle procedure competitive con negoziazione di cui all’art. 76 del nuovo codice appalti, comma 2, lettera c). Si tratta di una disposizione di coordinamento, che ribadisce come anche in tali procedure emergenziali restino fermi i principi di tracciabilità, controllo e rendicontazione già previsti dall’articolo 140, comma 7.

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