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Articolo 140 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Procedure in caso di somma urgenza

Dispositivo dell'art. 140 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l’immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l’immediata esecuzione di lavori o l’immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l’hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finchè non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo(1).

2. L’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell’amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all’affidatario l’esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all’esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all’acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall’operatore economico; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l’amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Qualora un servizio, una fornitura, un’opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73](1)

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità(1).

8. L’affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea(1).

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui ai commi 3 e 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità.

10. Sul sito istituzionale dell’ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

11. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73](1)

12. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73](1)

Note

(1) Il D.L. 21 maggio 2025, n. 73 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 140, l'abrogazione dei commi 6, 11 e 12 dell'art. 140 e la modifica dell'art. 140, commi 7, 8 e rubrica.

Spiegazione dell'art. 140 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 140 disciplina la gestione degli affidamenti in casi di somma urgenza, ossia quelle situazioni eccezionali che impongono un intervento immediato per salvaguardare la pubblica e privata incolumità. La norma rappresenta un’eccezione al regime ordinario degli appalti, consentendo procedure snelle e derogatorie, pur sempre entro confini ben precisi, sia economici che temporali.
Il legislatore prevede limiti stringenti: tetti massimi di spesa, formalizzazione mediante verbali e perizie giustificative, controlli successivi dei requisiti e forme di pubblicità e trasparenza. Alcuni commi sono stati di recente abrogati dal Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, con l’intento di snellire la disciplina ed eliminare duplicazioni, pur mantenendo un sistema di garanzie.

Al comma 1 si stabilisce la regola generale: in caso di eventi imprevisti o imprevedibili, tali da determinare un pericolo concreto e immediato per l’incolumità pubblica o privata, il RUP o un tecnico dell’amministrazione che per primo intervenga sul luogo può disporre l’immediata esecuzione di lavori. Il limite è fissato in 500.000 euro, o comunque nella misura strettamente necessaria a rimuovere la situazione di pericolo.

La norma estende la possibilità di disporre l’immediata esecuzione anche a servizi e forniture, sempre entro il necessario e comunque entro la soglia europea. L’atto che dispone l’intervento deve essere accompagnato da un verbale contestuale, in cui si descrivono la situazione di somma urgenza, le cause, nonché i lavori o le prestazioni indispensabili.

Il comma 1-bis introduce un collegamento con il Codice della protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018): sono qualificati come circostanze di somma urgenza anche gli eventi calamitosi di cui all’art. 7 del codice prot. civile (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), o la ragionevole previsione del loro imminente verificarsi.
La norma specifica che la somma urgenza perdura fino all’eliminazione delle situazioni dannose e comunque non oltre 15 giorni dall’insorgere dell’evento, salvo proroga in caso di dichiarazione dello stato di emergenza ex art. 24 del codice prot. civile. In tale arco temporale le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedure emergenziali di affidamento.

La disposizione di cui al comma 2 conferma che l’affidamento può avvenire in forma diretta, derogando sia alle regole sull’evidenza pubblica (art. 37 del nuovo codice appalti) sia a quelle sulla programmazione e progettazione (art. 41 del nuovo codice appalti). È una deroga significativa, che concentra la scelta nell’immediatezza, in capo al RUP o al tecnico che interviene. L’individuazione degli operatori economici deve comunque rispettare criteri minimi di congruità e idoneità, pur se in contesto derogatorio.

Il comma 3 disciplina il corrispettivo delle prestazioni. La regola prevede un accordo consensuale con l’affidatario. In mancanza, il RUP può ordinare l’esecuzione imponendo prezzi determinati sulla base di prezzari ufficiali, ridotti del 20%.
La riduzione obbligatoria serve a evitare che, in assenza di gara, si generino compensi eccessivi. Se i prezzi riguardano lavori, essi entrano in contabilità; se riguardano servizi o forniture, vanno allegati al verbale e sottoscritti dall’operatore. In mancanza di riserve, i prezzi si intendono accettati in via definitiva. La disposizione cerca così di contemperare rapidità e tutela della finanza pubblica.
Al comma 4 è previsto un obbligo successivo di formalizzazione tecnica: entro 10 giorni dall’ordine, il RUP deve redigere una perizia giustificativa e trasmetterla alla stazione appaltante, insieme al verbale. L’ente provvede quindi alla copertura finanziaria e all’approvazione della spesa.
Per gli enti locali, il richiamo agli articoli 191, comma 3 e 194, comma 1, lettera e) del TUEL (D.Lgs. 267/2000) indica le modalità straordinarie di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, che consentono di regolarizzare impegni assunti in via d’urgenza.

Se l’organo competente non approva l’intervento disposto, ai sensi del comma 5, l’esecuzione deve essere immediatamente sospesa. Per i lavori, va comunque garantita la messa in sicurezza del cantiere. È prevista la liquidazione dei corrispettivi per quanto già eseguito, evitando che l’operatore resti privo di tutela. La norma qui ribadisce il principio di responsabilità della P.A., ma al contempo limita l’efficacia dell’affidamento d’urgenza all’approvazione successiva.

Il comma 7 introduce una forma di controllo successivo sui requisiti. In caso di affidamenti in somma urgenza, l’operatore economico presenta autocertificazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione. La stazione appaltante deve verificare tali requisiti entro un termine compatibile con l’emergenza e comunque non oltre 60 giorni.

Il pagamento delle prestazioni è condizionato all’esito positivo delle verifiche. Se l’operatore risulta privo dei requisiti, l’amministrazione recede dal contratto, riconoscendo solo il valore delle prestazioni utili già eseguite e segnalando l’irregolarità alle autorità competenti. Questa disciplina mitiga il rischio di affidamenti a soggetti inaffidabili.

Il comma 8 introduce limiti invalicabili: l’affidamento diretto non è consentito se l’importo supera la soglia europea per i lavori o il triplo della soglia europea per servizi e forniture. Il legislatore rafforza così la distinzione tra interventi straordinari urgenti e contratti che, per valore, richiedono comunque una procedura competitiva, anche in emergenza.

Il comma 9 disciplina l’ipotesi di appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro, nei casi in cui manchi un prezzario ufficiale e la somma urgenza non permetta di seguire la procedura ordinaria. In questo caso, l’affidatario si impegna a fornire la prestazione a un prezzo provvisorio, stabilito consensualmente, accettando la successiva determinazione definitiva mediante valutazione di congruità. È una norma che tutela l’amministrazione in assenza di parametri oggettivi, imponendo un meccanismo di revisione ex post.

Al comma 10 si rafforza il principio di trasparenza: gli atti degli affidamenti d’urgenza devono essere pubblicati sul sito istituzionale, con indicazione dell’affidatario, delle modalità di scelta e delle motivazioni che hanno impedito il ricorso a procedure ordinarie. Contestualmente, tali atti vanno trasmessi ad ANAC per i controlli di competenza. Si conferma così che, anche in situazioni di emergenza, l’azione amministrativa deve essere sindacabile e controllata.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

140 
Relativamente ai contratti ed alle procedure di affidamento urgenti, si è ritenuto di non intervenire sulle varie e gradate fattispecie di urgenza variamente qualificate, attualmente previste dall’art. 163 del vigente codice, né sulle previsioni di dettaglio.

Sul piano formale, al comma 6 è stato aggiornato (con il richiamo alla disciplina del decreto legislativo n. 1 del 2008) l’attuale, e superato, riferimento al decreto legislativo n. 225 del 1992, contenuto nel comma 6 dell’art. 163.

Per i servizi e le forniture è stata introdotta al comma 9 la soglia di euro 140.000, in coerenza con la disciplina generale del codice.

Si è, infine, optato per la soppressione del parere di congruità affidato all’ANAC dal vigente comma 9 dell’art. 163, in quanto recante un incongruo aggravio procedimentale.

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