L’articolo 12 individua espressamente i criteri di integrazione normativa da applicare
in assenza di specifiche disposizioni nel Codice. La norma, seppur sintetica, riveste particolare rilevanza sistematica, in quanto consente di delineare con chiarezza il perimetro dell’autonomia del Codice e il raccordo tra disciplina speciale e normativa generale, sia amministrativa che civilistica.
La lettera a) del primo e unico comma stabilisce che, per quanto non espressamente disciplinato dal Codice,
alle procedure di affidamento e alle ulteriori attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.
La lettera b) prevede invece che,
nella fase di stipula e in quella esecutiva, trovino applicazione le
disposizioni del Codice civile. Si tratta di un rinvio costante nella normativa in materia di contratti pubblici, che ha l’effetto di rafforzare la
natura sinallagmatica del contratto e la condizione paritaria delle parti nella fase dell’esecuzione, ove la P.A. non dispone più di poteri autoritari, ma opera su un piano paritario rispetto all’operatore economico.
Il rinvio, inoltre, conferma la distinzione tra fase pubblicistica e fase privatistica: se nella prima (precontrattuale) prevalgono le norme di
diritto pubblico, con l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto si entra nell’ambito dell’esecuzione, regolata dalle norme del diritto civile.