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Articolo 12 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Rinvio esterno

Dispositivo dell'art. 12 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:

  1. a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
  2. b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Spiegazione dell'art. 12 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 12 individua espressamente i criteri di integrazione normativa da applicare in assenza di specifiche disposizioni nel Codice. La norma, seppur sintetica, riveste particolare rilevanza sistematica, in quanto consente di delineare con chiarezza il perimetro dell’autonomia del Codice e il raccordo tra disciplina speciale e normativa generale, sia amministrativa che civilistica.

La lettera a) del primo e unico comma stabilisce che, per quanto non espressamente disciplinato dal Codice, alle procedure di affidamento e alle ulteriori attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

La lettera b) prevede invece che, nella fase di stipula e in quella esecutiva, trovino applicazione le disposizioni del Codice civile. Si tratta di un rinvio costante nella normativa in materia di contratti pubblici, che ha l’effetto di rafforzare la natura sinallagmatica del contratto e la condizione paritaria delle parti nella fase dell’esecuzione, ove la P.A. non dispone più di poteri autoritari, ma opera su un piano paritario rispetto all’operatore economico.
Il rinvio, inoltre, conferma la distinzione tra fase pubblicistica e fase privatistica: se nella prima (precontrattuale) prevalgono le norme di diritto pubblico, con l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto si entra nell’ambito dell’esecuzione, regolata dalle norme del diritto civile.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

12 
L’art. 12 contiene un duplice rinvio esterno che opera in assenza di una diversa espressa previsione contenuta nel codice: da un lato, il rinvio è alla legge n. 241 del 1990 per quanto riguarda la disciplina della procedura di affidamento e di tutte le altre attività amministrative in materia di appalti; dall’altro lato, si rinvia al codice civile, per quanto riguarda la stipula e l’esecuzione del contratto.

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