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Articolo 164 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Dispositivo dell'art. 164 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 161 a 163 contengono le informazioni indicate nell’allegato II.6, Parte II, Sezioni A, B, C, D, E, F, G e H, nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche, stabiliti dalla Commissione. Tali bandi e avvisi sono trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ai sensi dell’articolo [[n84nca], in conformità all’allegato II.7.

2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, scelta dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti, e il testo è l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti italiani scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

3. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all’articolo 161, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 32, nonché degli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all’articolo 155, comma 3, lettera b), continuino a essere pubblicati:

  1. a) nel caso di avvisi periodici indicativi, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 163, che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto; tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l’avviso periodico indicativo di cui all’articolo 127, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all’articolo 163, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall’indizione di gara;
  2. b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;
  3. c) nel caso di avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione, per il periodo di validità.

4. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione, a condizione che essi siano trasmessi secondo il modello e le modalità precisati al comma 1.

5. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l’articolo 85.

Spiegazione dell'art. 164 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 164 disciplina il contenuto, la trasmissione e la pubblicazione dei bandi e degli avvisi previsti dagli articoli precedenti (161163).

Il comma 1 stabilisce che i bandi e gli avvisi elencati negli articoli da 161 a 163 devono contenere le informazioni indicate nell’Allegato II.6, Parte II, nelle sezioni pertinenti (da A ad H). Questi contenuti devono essere riportati all’interno di modelli standard predisposti dalla Commissione europea, compresi quelli dedicati alle rettifiche.

L’utilizzo di formulari uniformi ha una duplice funzione: da un lato garantisce l’omogeneità della documentazione, facilitando la lettura e il confronto delle procedure; dall’altro assicura che tutti i dati essenziali siano sempre presenti, riducendo il rischio di omissioni o difformità. Inoltre, la disposizione stabilisce che la trasmissione venga effettuata all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, secondo quanto previsto dall’art. 84 del nuovo codice appalti e in conformità all’Allegato II.7.

Al comma 2 viene affrontato il tema della lingua e del valore del testo pubblicato. Gli avvisi devono essere pubblicati integralmente in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, con libera scelta da parte della stazione appaltante.
Tuttavia, per le amministrazioni italiane l’unica lingua legittima è l’italiano, salvo il regime speciale di bilinguismo della Provincia autonoma di Bolzano. Il testo integrale pubblicato è considerato l’unico autentico e vincolante, a cui fare riferimento in caso di interpretazione.
È poi previsto che una sintesi degli elementi principali di ciascun avviso venga tradotta nelle altre lingue ufficiali, ma solo per esigenze informative.

Il comma 3 individua la durata della pubblicazione di particolari tipologie di avvisi da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.

Si distinguono tre ipotesi:
  • lettera a): gli avvisi periodici indicativi sono pubblicati per 12 mesi, salvo che un avviso di aggiudicazione dichiari l’assenza di ulteriori appalti in quel periodo. Una disciplina speciale è prevista per i servizi sociali e altri servizi specifici, per i quali la validità dell’avviso segue il periodo inizialmente indicato o si interrompe solo con la pubblicazione di un avviso di aggiudicazione;
  • lettera b): per gli avvisi che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, la pubblicazione dura per tutto il periodo di validità del sistema stesso.
  • lettera c): per gli avvisi che riguardano l’esistenza di un sistema di qualificazione, la pubblicazione permane per l’intero periodo di efficacia del sistema.

Il comma 4 prevede la facoltà per le stazioni appaltanti di inviare avvisi relativi ad appalti non soggetti a pubblicazione obbligatoria. Si tratta di una previsione di carattere facoltativo, che consente comunque agli enti di dare massima trasparenza alle proprie attività anche oltre i casi prescritti. Tuttavia, anche in queste ipotesi volontarie, devono essere rispettate la forma e le modalità previste dal comma 1, ossia l’utilizzo dei formulari standard e la trasmissione secondo le regole comuni.

Infine, il comma 5 rinvia all’art. 85 del nuovo codice appalti per quanto concerne la pubblicazione a livello nazionale. La disposizione stabilisce così una netta distinzione tra pubblicazione a livello europeo, affidata all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE e pubblicazione nazionale, che rimane disciplinata dalle regole interne.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

164 
Il presenta articolo costituisce una riproduzione della disciplina unionale (articolo 71 della Dir. 2014/25/UE), con riferimento:

- al contenuto (indicato facendo riferimento all'allegato II.6, parte II, sezioni A, B, C, D, E, F, G) e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi (comma 1);

- alle lingue da utilizzare nelle pubblicazioni per esteso e in sintesi (comma 2);

- al periodo di pubblicazione degli avvisi periodici indicativi, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione e degli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara (comma 3);

- alla pubblicazione facoltativa di avvisi relativi ad appalti pubblici (comma 4);

- alle modalità di pubblicazione a livello nazionale (comma 5).

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