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Articolo 163 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Dispositivo dell'art. 163 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alle pertinenti disposizioni dell’allegato II.6, Parte II e sono pubblicati conformemente all’articolo 164.

2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte II, Sezione G, ed è pubblicato conformemente all’articolo 164. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 111, commi 2, 3, 4 e 5.

3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo, di seguito «servizi R&S», le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi:

  1. a) all’indicazione «servizi R&S» se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all’articolo 158, comma 2, lettera b);
  2. b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell’avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.

4. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato II.6, Parte II, Sezione G, e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.

Spiegazione dell'art. 163 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 163 disciplina i bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione, ossia gli strumenti essenziali di pubblicità che accompagnano le procedure di affidamento. La norma stabilisce sia le modalità con cui il bando può essere utilizzato quale mezzo di indizione della gara, sia gli obblighi delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti nella fase successiva all’aggiudicazione, con la pubblicazione degli avvisi contenenti i risultati delle procedure.

Particolare attenzione è dedicata ai contratti aventi ad oggetto servizi di ricerca e sviluppo (R&S), per i quali il legislatore introduce regole più flessibili in materia di trasparenza delle informazioni.

Infine, viene chiarito che alcune informazioni non destinate alla pubblicazione sono rese pubbliche solo in forma sintetica per finalità statistiche.

Il comma 1 afferma che i bandi di gara possono essere utilizzati come strumento di indizione della procedura per tutte le tipologie di affidamento, indipendentemente dal rito prescelto (aperto, ristretto, negoziato, dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione).
Ciò significa che la pubblicazione del bando costituisce l’atto formale e sostanziale con cui la stazione appaltante apre il procedimento selettivo, dando avvio al confronto concorrenziale.

Il contenuto minimo del bando è fissato dall’Allegato II.6, Parte II, che garantisce uniformità e completezza delle informazioni fornite agli operatori economici. La pubblicazione deve avvenire secondo le modalità previste dall’art. 164 del nuovo codice appalti, che rinvia alle regole tecniche in tema di pubblicità legale e trasparenza, nonché agli obblighi di comunicazione verso la piattaforma digitale nazionale e, se del caso, verso l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.

Il comma 2 regola la fase successiva alla conclusione della gara. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto o dell’accordo quadro, la stazione appaltante deve trasmettere un avviso di aggiudicazione riportante i risultati della procedura. La ratio è duplice: da un lato informare il mercato sugli esiti, dall’altro alimentare il sistema di monitoraggio sugli appalti.

L’avviso deve contenere le informazioni dettagliate indicate nell’Allegato II.6, Parte II, Sezione G e deve essere pubblicato con le stesse modalità dell’articolo 164.
In aggiunta, il legislatore richiama espressamente le disposizioni dell’art. 111 del nuovo codice appalti, commi 2–5, che disciplinano gli obblighi di pubblicità legati alla fase di affidamento nei contratti sopra soglia, introducendo quindi un coordinamento tra regole generali e specifiche. Il termine di 30 giorni è perentorio e garantisce che l’informazione non giunga tardivamente, preservando la tempestività del controllo e l’effettività dei rimedi in materia di ricorsi.

Il comma 3 introduce una disciplina particolare per i contratti relativi ai servizi di ricerca e sviluppo (R&S). Si tratta di prestazioni caratterizzate da forte contenuto innovativo e da frequenti profili di riservatezza industriale o tecnologica, che mal si prestano a una pubblicazione integrale.

Per tale ragione, il legislatore prevede una deroga agli obblighi informativi generali:
  • alla lettera a), se il contratto è stato aggiudicato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 158 del nuovo codice appalti, comma 2, lettera b), è sufficiente indicare genericamente la dicitura “servizi R&S”;
  • alla lettera b), negli altri casi, le informazioni pubblicate possono essere limitate a un livello di dettaglio non superiore a quello già reso noto nell’avviso di indizione della gara.

Il comma 4 si occupa delle informazioni non destinate alla pubblicazione, previste nell’Allegato II.6, Parte II, Sezione G. Tali informazioni, di norma rilevanti solo per finalità di controllo statistico o di monitoraggio interno, non devono essere divulgate nella loro interezza. La norma stabilisce che esse siano rese pubbliche esclusivamente in forma semplificata e con finalità statistiche.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

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Il presente articolo, che fa riferimento, in più parti, all'allegato II.6, parte II, costituisce una riproduzione della disciplina unionale (articoli 69 e 70 del D.Lgs. 50 del 2016), con riferimento a:

- il contenuto e le modalità di pubblicazione dei bandi di gara (comma 1);

- il contenuto, nonché il termine e le modalità di comunicazione e di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione (comma 2);

- le informazioni minime da fornire in caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo (comma 3);

- l’elenco delle informazioni da pubblicare in forma semplificata e per motivi statistici (comma 4).

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