L’articolo 163 disciplina i
bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione, ossia gli strumenti essenziali di pubblicità che accompagnano le procedure di affidamento. La norma stabilisce sia le modalità con cui il bando può essere utilizzato quale mezzo di indizione della gara, sia gli obblighi delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti nella fase successiva all’aggiudicazione, con la pubblicazione degli avvisi contenenti i risultati delle procedure.
Particolare attenzione è dedicata ai contratti aventi ad oggetto
servizi di ricerca e sviluppo (R&S), per i quali il
legislatore introduce regole più flessibili in materia di trasparenza delle informazioni.
Infine, viene chiarito che alcune informazioni non destinate alla pubblicazione sono rese pubbliche solo in forma sintetica per finalità statistiche.
Il
comma 1 afferma che i bandi di gara possono essere utilizzati come
strumento di indizione della procedura per tutte le tipologie di affidamento, indipendentemente dal rito prescelto (aperto, ristretto, negoziato, dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione).
Ciò significa che la pubblicazione del bando costituisce l’atto formale e sostanziale con cui la stazione appaltante apre il procedimento selettivo, dando avvio al confronto concorrenziale.
Il contenuto minimo del bando è fissato dall’Allegato II.6, Parte II, che garantisce uniformità e completezza delle informazioni fornite agli operatori economici. La pubblicazione deve avvenire secondo le modalità previste dall’
art. 164 del nuovo codice appalti, che rinvia alle regole tecniche in tema di pubblicità legale e trasparenza, nonché agli obblighi di comunicazione verso la piattaforma digitale nazionale e, se del caso, verso l’Ufficio delle pubblicazioni dell’
Unione europea.
Il
comma 2 regola la fase successiva alla conclusione della gara. Entro 30 giorni dalla stipula del
contratto o dell’accordo quadro, la stazione appaltante deve trasmettere un
avviso di aggiudicazione riportante i risultati della procedura. La
ratio è duplice: da un lato informare il mercato sugli esiti, dall’altro alimentare il sistema di monitoraggio sugli appalti.
L’avviso deve contenere le informazioni dettagliate indicate nell’Allegato II.6, Parte II, Sezione G e deve essere pubblicato con le stesse modalità dell’articolo 164.
In aggiunta, il legislatore richiama espressamente le disposizioni dell’
art. 111 del nuovo codice appalti, commi 2–5, che disciplinano gli obblighi di pubblicità legati alla fase di affidamento nei contratti sopra soglia, introducendo quindi un coordinamento tra regole generali e specifiche. Il termine di 30 giorni è perentorio e garantisce che l’informazione non giunga tardivamente, preservando la tempestività del controllo e l’effettività dei rimedi in materia di ricorsi.
Il
comma 3 introduce una disciplina particolare per i
contratti relativi ai servizi di ricerca e sviluppo (R&S). Si tratta di prestazioni caratterizzate da forte contenuto innovativo e da frequenti profili di riservatezza industriale o tecnologica, che mal si prestano a una pubblicazione integrale.
Per tale ragione, il legislatore prevede una deroga agli obblighi informativi generali: