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Articolo 207 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Sistema di qualificazione del contraente generale

Dispositivo dell'art. 207 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Il contraente generale è una società avente per oggetto l’esercizio di una attività commerciale o una società cooperativa, o un consorzio di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, oppure un consorzio stabile come definito dal presente codice:

  1. a) in possesso dei requisiti professionali, patrimoniali e finanziari di cui al comma 2;
  2. b) per il quale non ricorrono i motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98.

2. È istituito, con il regolamento di cui all’articolo 100, comma 4, il sistema di qualificazione del contraente generale, basato su classifiche, effettuate in base all’importo lordo delle procedure di aggiudicazione alle quali il contraente generale può partecipare. Il contraente generale non può partecipare a procedure di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente articolo, ma può unirsi ad altro contraente generale al fine di conseguire congiuntamente la classifica necessaria per partecipare.

3. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la qualità di contraente generale è attestata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dietro richiesta dell’interessato, con atto che conserva la sua efficacia per tre anni. Fino alla predetta data, quando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provvede al tempestivo rilascio dell’attestazione, il contraente generale può partecipare alla procedura di gara e concludere il contratto esibendo la precedente attestazione di cui sia in possesso, anche se scaduta.

Spiegazione dell'art. 207 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 207 affronta il tema della qualificazione del contraente generale, una figura peculiare, introdotta nell’ordinamento per garantire la realizzazione di opere complesse attraverso un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, finanziaria e tecnica, chiamato a svolgere non solo funzioni esecutive, ma anche di coordinamento e gestione complessiva dell’intervento.

Il comma 1 individua le forme giuridiche che possono assumere i contraenti generali. Non si tratta dunque di una categoria “aperta”, ma di un insieme tipizzato: società commerciali, cooperative, consorzi di cooperative di produzione e lavoro regolati dalla legge 422/1909 e dal decreto legislativo 1577/1947, oppure consorzi stabili come definiti dal Codice.

La norma pone poi due condizioni sostanziali. La prima riguarda il possesso dei requisiti professionali, patrimoniali e finanziari, indicati dal comma successivo. La seconda consiste nell’assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 9498, che comprendono sia le situazioni di natura soggettiva sia quelle connesse a rapporti con la pubblica amministrazione. In tal modo, la figura del contraente generale viene collocata dentro lo stesso quadro di garanzie che regola l’accesso alle gare pubbliche per gli operatori economici ordinari.

Il comma 2 disciplina il sistema di qualificazione, da istituirsi tramite il regolamento di cui all’art. 100 del nuovo codice appalti, comma 4. Il sistema è basato su classifiche calcolate in rapporto all’importo lordo delle procedure alle quali il contraente generale può partecipare.
È espressamente escluso che il contraente generale possa partecipare a gare di importo superiore alla propria classifica: ciò per evitare fenomeni di sovraesposizione finanziaria e il rischio di fallimenti in corso d’opera. È tuttavia ammessa la possibilità che più contraenti generali si uniscano per concorrere congiuntamente a una procedura, sommandone le rispettive classifiche.

Il comma 3 introduce una disciplina transitoria, destinata a valere fino all’entrata in vigore del regolamento che dovrà definire in via stabile il sistema di qualificazione. In questa fase, la qualità di contraente generale non viene attestata tramite il nuovo sistema a classifiche, ma attraverso un atto rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dell’interessato. L’attestazione conserva efficacia per 3 anni, assicurando una stabilità minima agli operatori che intendano qualificarsi.

Un aspetto di rilievo riguarda la gestione delle ipotesi in cui il Ministero non provveda tempestivamente al rilascio della nuova attestazione. In tale eventualità, il legislatore ha previsto una clausola di salvaguardia: il contraente generale può comunque partecipare alla gara e concludere il contratto, esibendo la precedente attestazione anche se formalmente scaduta.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

207 
Si sono accorpate in un unico articolo le disposizioni di cui agli artt. 197 e 199, afferenti al sistema di qualificazione del contraente generale e alla disciplina della attestazione di tale peculiare qualità.

Il comma 1 delimita il “tipo” contraente generale, a latere soggettivo, indicando altresì i peculiari requisiti professionali, patrimoniali, finanziari e di onorabilità di cui deve essere in possesso. La ragione giustificativa di tale peculiare qualitas del contraente generale risiede nella particolarità delle prestazioni ad esso contraente richieste, segnatamente nell’ambito dello specifico settore delle infrastrutture strategiche.

Il comma 2 demanda ad un apposito regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il peculiare sistema di qualificazione del contraente generale.

Il comma 3 detta una norma transitoria, in forza della quale -nelle more della adozione del nuovo regolamento- si dispone la ultrattività del sistema attualmente vigente, che prevede la attestazione della specifica qualitas che ne occupa, al Ministero delle infrastrutture.

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