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Articolo 214 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari

Dispositivo dell'art. 214 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Presso l’ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture.

2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell’Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il relativo codice deontologico e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.

3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.

4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall’ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’istituto, nonché dotati dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla medesima Autorità. Al suo interno, l’ANAC sceglie il Presidente. L’incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all’Autorità stessa. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 6 novembre 2012, n. 190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all’Albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l’incarico di arbitro di parte.

5. Per l’espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall’ANAC.

6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li trasmette all’Autorità e alla Cabina di regia di cui all’articolo 221.

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all’Albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

  1. a) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, magistrati e giudici tributari a riposo;
  2. b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione;
  3. c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all’esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;
  4. d) professori universitari, anche in quiescenza, nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

8. Sul sito dell’ANAC sono pubblicati l’elenco degli arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.

9. L’iscrizione all’Albo degli arbitri e all’elenco dei periti ha validità triennale e può essere nuovamente ottenuta decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all’articolo 815 del codice di procedura civile. L’ulteriore disciplina relativa all’Albo degli arbitri, all’elenco dei periti e all’elenco dei segretari è disposta dall’allegato V.1.

Spiegazione dell'art. 214 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 214 disciplina l’istituzione e il funzionamento della Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC, delineandone compiti, organi e regole di composizione. La norma definisce il quadro organizzativo dell’arbitrato in materia di contratti pubblici, affidando all’Autorità nazionale anticorruzione il ruolo di garante di indipendenza, trasparenza e competenza dell’istituto.

Il comma 1 istituisce formalmente presso l’ANAC la Camera arbitrale per i contratti pubblici, attribuendole competenza su tutte le tipologie di contratti (lavori, servizi, forniture).

Alla Camera arbitrale il comma 2 attribuisce funzioni specifiche:
  • formazione e tenuta dell’Albo degli arbitri, cioè l’elenco ufficiale di professionisti abilitati a svolgere le funzioni arbitrali in materia di contratti pubblici;
  • redazione di un codice deontologico, volto a fissare regole etiche e professionali a cui gli arbitri devono attenersi;
  • gestione degli adempimenti organizzativi e funzionali connessi alla costituzione dei collegi arbitrali.

Il comma 3 individua gli organi della Camera: il Presidente e il consiglio arbitrale. La scelta di prevedere organi collegiali e non una gestione monocratica risponde all’esigenza di assicurare equilibrio decisionale e ridurre i rischi di concentrazione di potere.

Il comma 4 disciplina la composizione del consiglio arbitrale: esso è composto da cinque membri nominati dall’ANAC e deve essere formato da soggetti dotati di competenze specialistiche nella materia dei contratti pubblici e di requisiti di onorabilità. L’ANAC sceglie al suo interno il Presidente, con incarico quinquennale, retribuito entro i limiti delle risorse disponibili.

Di grande rilievo è la disposizione che limita l’attività professionale degli arbitri: durante il mandato e per i tre anni successivi, gli iscritti all’Albo non possono svolgere incarichi per le parti dei giudizi arbitrali decisi. Si tratta di una misura volta a prevenire conflitti di interessi e rotazioni poco trasparenti tra arbitro e consulente delle stesse parti, in linea con le logiche di prevenzione della corruzione introdotte dalla legge n. 190/2012.

Ai sensi del comma 5, la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria, con personale messo a disposizione dall’ANAC.

Il comma 6 attribuisce alla Camera arbitrale anche compiti di rilevazione statistica: ogni anno deve raccogliere i dati sul contenzioso arbitrale in materia di contratti pubblici e trasmetterli sia all’ANAC sia alla Cabina di regia (221).

Il legislatore, al comma 7, disciplina i requisiti soggettivi per l’iscrizione all’Albo degli arbitri, individuando categorie ben determinate:
  • magistrati (ordinari, amministrativi, contabili, militari, tributari) in quiescenza;
  • avvocati con abilitazione al patrocinio davanti alle magistrature superiori e requisiti per il Consiglio di Cassazione;
  • tecnici (ingegneri e architetti) con almeno dieci anni di esercizio professionale;
  • professori universitari, anche a riposo, in materie giuridiche o tecniche, nonché dirigenti pubblici esperti in contratti pubblici.

Il comma 8 impone la pubblicità online delle informazioni sugli arbitrati: elenco delle procedure in corso e concluse, dati relativi al loro andamento, nominativi e compensi degli arbitri e dei periti.

Infine, il comma 9 regola la durata dell’iscrizione all’Albo: tre anni, con possibilità di nuova iscrizione solo dopo un biennio. Si introduce così un sistema di rotazione obbligatoria, che impedisce la cristallizzazione di posizioni dominanti. Restano salvi i casi di ricusazione ex art. 815 del c.p.c., applicabili come garanzia ulteriore di imparzialità.
Infine, la norma rinvia all’allegato V.1 per la disciplina di dettaglio riguardante l’Albo degli arbitri, l’elenco dei periti e dei segretari, confermando un’impostazione di regolamentazione flessibile, affidata a disposizioni integrative.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

214 
I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 istituiscono la Camera arbitrale presso l’Autorità nazionale anticorruzione, organo centrale e indefettibile nella costituzione dei collegi arbitrali e nello svolgimento dei singoli procedimenti arbitrali, ne stabiliscono la sua struttura, formata da un Presidente e un consiglio arbitrale, i quali si avvalgono di una struttura di segreteria con personale fornito dall’Autorità nazionale anticorruzione, nonché le modalità di nomina dei suoi componenti, i requisiti di questi e la durata del loro mandato, fissato in un quinquennio; alla Camera arbitrale è altresì attribuito il rilevante ruolo della formazione e della tenuta dell’albo degli arbitri per i contratti pubblici, della redazione del codice deontologico degli arbitri camerali e dell’annuale rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici, da trasmettere all’Autorità nazionale anticorruzione e alla cabina di regia di cui all’art. 221 del codice dei contratti pubblici.

Il comma 7, al fine di garantire la massima professionalità degli arbitri per i contratti pubblici, stabilisce i requisiti per l’iscrizione all’albo degli arbitri della Camera arbitrale.

Il comma 8 dà massima attuazione al principio di trasparenza, statuendo la pubblicazione sul sito internet dell’Autorità nazionale anticorruzione dell’elenco degli arbitrati in corso e definiti, dei loro dati, dei nominativi e dei compensi degli arbitri e dei periti.

Il comma 9, in ossequio alla divisata massima funzionalità operativa del codice di contratti pubblici, rinvia ad apposito allegato la disciplina di dettaglio inerente all’albo degli arbitri, all’elenco dei periti e all’elenco dei segretari.

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