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Articolo 211 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Accordo bonario per i servizi e le forniture

Dispositivo dell'art. 211 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le disposizioni dell’articolo 210 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

211 
Il comma 1 introduce un’espressa clausola di estensione, subordinata ad una valutazione di compatibilità, della disciplina di cui all’articolo 210 anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica e ai contratti di servizi, laddove insorgano controversie in fase esecutiva circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

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