(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)
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Il presente articolo individua le disposizioni applicabili per l’aggiudicazione di appalti di servizi sociali e di altri servizi assimilati.
La disciplina in questione si rende necessaria in quanto la Direttiva 2014/25/UE, agli articoli 91 e seguenti, reca a propria volta una disciplina specifica di tali particolari regìmi di appalto, disciplinandone in modo peculiare svariati aspetti (come le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, nonché i princìpi per l’aggiudicazione).
Viene comunque fatta espressamente salva la previsione dell’articolo 141, comma 2, secondo cui le previsioni del Libro III (ivi comprese quelle che qui rilevano) vengono applicate dalle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi unicamente per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale all’esercizio delle attività di cui agli articoli da 146 a 152. Ciò, in quanto appare piuttosto difficile che l’aggiudicazione di servizi sociali o assimilati possa davvero risultare strumentale all’esercizio di tali attività.