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Articolo 131 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Servizi sostitutivi di mensa

Dispositivo dell'art. 131 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. L’attività di emissione di buoni pasto ha per scopo l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale per il tramite di esercizi convenzionati, a mezzo di buoni pasto o di altri titoli rappresentativi di servizi.

2. L’affidamento dei servizi sostitutivi di cui al presente articolo è riservato a società di capitali, con capitale versato non inferiore a 750.000 euro e costituite con tale specifico oggetto sociale, il cui bilancio deve essere corredato della relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 deve essere provato mediante preventiva segnalazione certificata di inizio attività, redatta dai rappresentanti legali della società e trasmessa, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

4. Gli operatori economici attivi nel settore dell’emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione europea possono esercitare l’attività se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza.

5. L’affidamento dei servizi di cui al presente articolo avviene esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti, tra cui:

  1. a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
  2. b) la rete degli esercizi da convenzionare, con specifica valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti o dei pesi, delle caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo di mensa offerto dalla rete di esercizi selezionata;
  3. c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti;
  4. d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
  5. e) il progetto tecnico.

6. L’allegato II.17 individua gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili. Nel caso di buoni pasto in forma elettronica è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento(1).

7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa, eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione, è sufficiente l’assunzione, da parte dell’operatore economico, dell’impegno all’attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell’aggiudicazione, fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell’aggiudicazione.

8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell’esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l’intero valore nominale.

Note

(1) Il comma 6 è stato modificato dall'art. 72, comma 2, lettera bb) del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Spiegazione dell'art. 131 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 131 disciplina in modo organico il settore dei buoni pasto, intesi come strumento sostitutivo della mensa aziendale. La norma stabilisce chi può esercitare l’attività di emissione, quali requisiti patrimoniali e organizzativi siano richiesti, come debba avvenire l’affidamento dei servizi da parte delle stazioni appaltanti e quali regole debbano presiedere alla rete di esercizi convenzionati. L’intervento legislativo risponde alla necessità di garantire serietà e solidità economica degli operatori, trasparenza nelle procedure e tutela sia degli utilizzatori dei buoni sia degli esercenti convenzionati.

Il comma 1 chiarisce la finalità dell’istituto: i buoni pasto hanno la funzione di sostituire il servizio di mensa aziendale attraverso una rete di esercizi convenzionati, nei quali il lavoratore può fruire di prestazioni di ristorazione. Viene dunque confermata la natura di titolo rappresentativo di un servizio, non assimilabile né a moneta elettronica né a strumenti finanziari, bensì strumentale a soddisfare un diritto di natura contrattuale-lavorativa.

Al comma 2 il legislatore individua i requisiti soggettivi degli operatori economici che intendono emettere buoni pasto. L’attività è riservata alle società di capitali, con capitale versato non inferiore a 750.000 euro e con oggetto sociale specifico. A ciò si aggiunge l’obbligo di corredare il bilancio con la relazione di una società di revisione iscritta nel registro tenuto dal Ministero della giustizia.
La ratio è chiara: assicurare solidità patrimoniale, specializzazione e trasparenza contabile, tutelando sia i lavoratori fruitori dei buoni sia gli esercenti convenzionati, che devono poter confidare nell’affidabilità dell’emittente.

Il comma 3 dispone che il possesso dei requisiti indicati nel comma precedente deve essere dimostrato mediante una segnalazione certificata di inizio attività, redatta dal legale rappresentante della società e trasmessa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si tratta di un meccanismo di semplificazione amministrativa che evita autorizzazioni preventive, sostituite dalla responsabilità diretta del dichiarante e dal potere di controllo successivo dell’amministrazione.

Con la previsione di cui al comma 4, il legislatore apre al mercato europeo, consentendo agli operatori aventi sede in altri Paesi membri di svolgere l’attività in Italia, purché autorizzati in base alla disciplina del loro Stato di origine.

Il comma 5 stabilisce che l’affidamento dei servizi di emissione avviene esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando dunque il miglior rapporto qualità/prezzo e non il mero ribasso. Il legislatore dettaglia poi i principali criteri di valutazione, tra i quali:
  • il ribasso sul valore nominale del buono;
  • la qualità e l’estensione della rete degli esercizi convenzionati;
  • lo sconto incondizionato a carico degli esercenti entro il limite del 5%;
  • i termini di pagamento;
  • la qualità del progetto tecnico.

Il comma 6 rinvia all’Allegato II.17, che specifica in dettaglio quali esercizi possano essere convenzionati, quali caratteristiche debbano avere i buoni pasto e cosa debbano contenere gli accordi tra emittenti ed esercenti. Un passaggio importante riguarda i buoni in forma elettronica, per i quali si prescrive che gli esercizi abbiano a disposizione un unico terminale di pagamento, al fine di evitare costi eccessivi e semplificare la gestione tecnica.

Al comma 7 viene disciplinata la questione della rete degli esercizi, che può costituire un criterio di partecipazione o di aggiudicazione. La norma precisa che, al momento della gara, non è necessario che la rete sia già pienamente operativa: è sufficiente l’impegno formale dell’operatore a renderla attiva entro un congruo termine stabilito dal bando. In caso di inadempimento, tuttavia, l’aggiudicazione decade automaticamente.

Infine, il comma 8 fissa un principio posto a tutela dell’utente: il buono pasto deve poter essere utilizzato per l’intero valore nominale. Ciò significa che non possono esservi riduzioni arbitrarie né trattenute occulte a scapito del lavoratore. La responsabilità di garantire l’integrale fruibilità grava su tutte le parti coinvolte – stazioni appaltanti, società di emissione ed esercizi convenzionati – in base al rispettivo ruolo contrattuale.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

131 
La disciplina dei ‘servizi sostitutivi di mensa’ è stata scorporata, per le ragioni evidenziate in sede di relazione illustrativa dell’art. 130, da quella avente ad oggetto i servizi di ristorazione.

Senza innovazioni sostanziali rispetto all’attuale art. 144, sono stati affidati a diversi commi, per ragioni di maggiore chiarezza: 1) la definizione dell’attività dei servizi sostitutivi e, quindi, dell’ambito oggettivo della disposizione (comma 1); 2) i requisiti degli operatori economici, nazionali ed aventi sede in altri Paesi dell’Unione europea (commi 2 e 4); 3) le modalità di dimostrazione dei requisiti (comma 3).

La disciplina, di natura regolamentare, relativa alle modalità di erogazione del servizio (attualmente prevista dal d.m. 7 giugno 2017, n. 122) è stata trasfusa, anche per questa parte assecondando una opzione generale nella redazione del codice, in apposita sezione dell’Allegato IV, relativo ai servizi sociali.

Il comma 5 recepisce e generalizza, trasformandola in norma a regime, la previsione dell’art. 26-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (che ha dettato una disciplina temporanea apportando modifiche al comma 6 dell’attuale art. 144).

Il comma 6 prevede che un allegato individui gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili. Nel caso di buoni pasto in forma elettronica è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

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