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Articolo 130 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Servizi di ristorazione

Dispositivo dell'art. 130 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 127, i servizi di ristorazione indicati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, tramite l’attribuzione di un punteggio premiale:

  1. a) della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti a denominazione protetta, nonché ai prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell’agricoltura sociale;
  2. b) del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all’articolo 57;
  3. c) della qualità della formazione degli operatori.

2. Per l’affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, nel rispetto dell’articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell’agricoltura sociale.

4. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all’adozione di dette linee di indirizzo, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.

Spiegazione dell'art. 130 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 130 disciplina l’affidamento dei servizi di ristorazione, con particolare riguardo ai settori scolastico, sanitario e assistenziale. La norma attribuisce una centralità assoluta al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da intendersi come miglior rapporto qualità/prezzo, con la conseguenza che non è ammesso il ricorso al massimo ribasso. Ciò si giustifica in ragione della natura peculiare di tali servizi: la qualità dei prodotti alimentari, la sicurezza nutrizionale, la sostenibilità ambientale e sociale delle forniture non possono essere sacrificate in nome del mero contenimento dei costi.

Il legislatore non solo individua il criterio di aggiudicazione obbligatorio, ma definisce anche parametri specifici per la valutazione dell’offerta tecnica. Viene così riconosciuto un ruolo di primo piano a fattori come la provenienza biologica o tipica degli alimenti, il rispetto dell’ambiente, l’attenzione all’agricoltura sociale e la formazione del personale. Inoltre, la norma rinvia a discipline settoriali già vigenti (come l’articolo 4, comma 5-quater, del d.l. n. 104/2013) e prevede l’adozione di linee di indirizzo nazionali per uniformare i criteri qualitativi in ambito scolastico e ospedaliero.

Il comma 1 stabilisce che i servizi di ristorazione contemplati nell’allegato XIV della direttiva 2014/24/UE devono essere affidati esclusivamente tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
Il legislatore esclude dunque la possibilità di utilizzare criteri di aggiudicazione basati esclusivamente sul prezzo.

Per la valutazione delle offerte tecniche, la norma individua tre profili principali che devono ricevere un punteggio premiale:
  • lettera a): qualità degli alimenti, con attenzione ai prodotti biologici, tipici, tradizionali, a denominazione protetta, nonché a quelli provenienti da filiere corte o da operatori dell’agricoltura sociale. È evidente l’intenzione di favorire il legame con il territorio, la salubrità e la sostenibilità delle produzioni;
  • lettera b): rispetto delle disposizioni ambientali in tema di economia sostenibile e applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui all’art. 57 del nuovo codice appalti. Qui emerge l’integrazione della dimensione ambientale nella disciplina degli appalti pubblici (il cosiddetto green public procurement);
  • lettera c): qualità della formazione degli operatori addetti alla ristorazione, aspetto che rimarca l’importanza delle competenze professionali e del livello di servizio, oltre alla qualità dei prodotti.

Il comma 2 richiama espressamente l’articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge n. 104/2013, il quale prevede specifici obblighi in materia di alimentazione scolastica. In particolare, la disposizione tutela la qualità nutrizionale e la salubrità degli alimenti forniti agli alunni degli asili nido, delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, nonché agli altri minori ospitati in strutture pubbliche.

Il comma 3 introduce la possibilità per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere di stabilire, nelle procedure di gara, criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell’agricoltura sociale, nel rispetto dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 141/2015.

Infine, il comma 4 demanda a un decreto interministeriale dei Ministri della Salute, dell’Ambiente e della sicurezza energetica e dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la definizione e l’aggiornamento delle linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica, ospedaliera e assistenziale. Le linee guida dovranno contenere specifiche tecniche e standard di qualità, assicurando un livello minimo e omogeneo di tutela per gli utenti.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

130 
La disposizione contiene la disciplina dei ‘servizi di ristorazione’, che è stata tenuta distinta (avuto riguardo alla eterogeneità delle relative prestazioni contrattuali e, di conseguenza, dei relativi principi ispiratori) da quella dei ‘servizi sostitutivi di mensa’, affidata al successivo art. 131 (mentre nell’attuale assetto una sola disposizione, l’art. 144, contempla ambedue le discipline).

La norma è stata sostanzialmente interessata da un intervento di drafting rispetto all’attuale art. 144, con il quale nel comma 1 sono stati separatamente evidenziati – per una maggiore intellegibilità – mediante apposita elencazione i criteri ‘specifici’ preordinati alla valutazione delle offerte.

Si è, altresì, conservato il richiamo alla normativa speciale inerente la refezione scolastica, assistenziale ed ospedaliera. A tale richiamo è stata data, peraltro, maggiore evidenza, anche qui per una migliore intellegibilità rispetto all’attuale comma 1 dell’art. 144, dedicando ad esso appositi commi (i commi 2 e 3) e specificando in questi l’oggetto del richiamo stesso.

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