Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 4 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

[Aggiornato al 07/04/2023]

Accesso alla mediazione

Dispositivo dell'art. 4 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito(1).

2. La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione(2).

Note

(1) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
(2) Disposizione modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che il comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023 e non prevede più che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6 dicembre 2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1»".

Spiegazione dell'art. 4 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Prima della modifica della norma - intervenuta ad opera del legislatore con D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 - era possibile per le parti adire un qualunque organismo di mediazione, a prescindere dalla “competenza territoriale” dello stesso. Oggi, invece, tale lacuna normativa è stata colmata, e il procedimento di mediazione parte con una domanda scritta da depositare presso la segreteria di un organismo iscritto nel registro che abbia sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia
In tal modo si configura una sorta di “territorialità” del tentativo di mediazione, stabilendo un collegamento con la competenza territoriale del giudice. In altre parole, tale meccanismo prevede che venga innanzitutto individuato il foro giudiziale e, di conseguenza, l’organismo a cui accedere per la mediazione.
Nell’ipotesi di “conflitto tra più domande” il legislatore stabilisce che la mediazione si svolga dinanzi all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.
Dal punto di vista prettamente pratico, la parte istante compila per prima la domanda (che è di solito scaricabile dal sito internet dell’organismo prescelto), provvede al pagamento delle spese di avvio del procedimento e deposita il tutto presso la segreteria dell’organismo stesso. Contestualmente, la parte istante provvederà a corrispondere all’organismo adito le spese di avvio del procedimento (art. 16, comma 2, D.M. Giustizia 180/2010: 40,00 €, oltre IVA come per legge, per liti fino a 250.000,00 €; 80,00 €, oltre IVA come per legge, per liti di importo superiore). La parte invitata in mediazione, a sua volta, sarà tenuta a versare i medesimi importi al momento della propria adesione al procedimento, ovvero durante il primo incontro.
Le spese di mediazione, adempiute dalle parti, comprendono anche l’onorario del mediatore, tenendo conto che il primo incontro di mediazione è sempre gratuito.
Il secondo comma dell’articolo disciplina l’individuazione dell’oggetto della controversia. Come si evince dalla norma, è necessario indicare l’identità delle parti, l’oggetto della vertenza, almeno nelle sue linee essenziali, e le ragioni della pretesa, in modo da fornire al mediatore un quadro chiaro, ma allo stesso tempo snello, della ragione del contendere. Naturalmente, gli elementi posti alla base delle pretese di ciascuna parte saranno indicati, per forza di cose, in maniera più sintetica e contenuta rispetto a quanto accadrebbe se si trattasse di un vero e proprio atto di citazione.
Particolare rilevanza assume, anche per le sue ricadute pratiche, il terzo comma della disposizione in commento: il ruolo dell’avvocato nella procedura di mediazione.
In tema di obblighi di informazione è importante sottolineare la necessità che l’informativa fornita dall’avvocato al cliente sia specifica, e non meramente formale, e abbinata a quella sulle agevolazioni fiscali di cui la parte in mediazione può usufruire. La sanzione per l’omessa informativa è stata individuata nell’annullabilità del contratto concluso con l’assistito. L’avvocato dovrà informare la parte al momento del formale conferimento dell’incarico, facendole sottoscrivere un’apposita informativa.
L’obbligo di informativa gravante sull’avvocato nei confronti del cliente non è, come accennato, meramente formale e burocratico, ma riveste una fondamentale importanza ai fini della comprensione, da parte dell’assistito, della finalità della mediazione. L’avvocato, a tal fine, dovrebbe istruire il cliente su qual è l’atteggiamento corretto da tenere durante l’incontro di mediazione, ovvero l’ascolto e l’apertura alle soluzioni offerte dall’altra parte. Al cliente deve essere chiaro che in mediazione ci si svincola dalla logica “vinco/perdo”, per approcciarsi ad una soluzione concordata che tenga in considerazione, e cerchi di soddisfare, gli interessi di entrambe le parti.
Infine, è importante sottolineare come tutto ciò che viene dichiarato durante la mediazione è coperto dal segreto e non potrà essere utilizzato dalla controparte in un eventuale processo. Tuttavia, anche su questo aspetto, è necessario informare il cliente: egli è infatti sempre libero di non rispondere, anche se il procedimento è coperto da riservatezza.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!