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Articolo 24 Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Esclusione dal diritto di accesso

Dispositivo dell'art. 24 Legge sul procedimento amministrativo

1. Il diritto di accesso è escluso:

  1. a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
  2. b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
  3. c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
  4. d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

  1. a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
  2. b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
  3. c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
  4. d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
  5. e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Spiegazione dell'art. 24 Legge sul procedimento amministrativo

L'accesso amministrativo assurge persino a principio generale dell'attività amministrativa, attenente ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117 Cost..

Per quanto riguarda la natura giuridica, il diritto di accesso consiste nel diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi. Tuttavia, tale diritto dipende dalla possibilità per il richiedente di poter vantare una posizione giuridica qualificata, determinata dalla sussistenza di un interesse concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si richiede l'ostensione.

Ciò non toglie che trattasi ad ogni modo di un vero e proprio diritto soggettivo, e questo per via del carattere vincolato della valutazione operata dall'amministrazione in sede di esame dell'istanza, l'inclusione dell'accesso tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e, non da ultimo, la devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (giurisdizione che appunto concerne diritti soggettivi lesi dall'amministrazione, piuttosto che i consueti interessi legittimi).

Tale diritto dipende comunque dalla possibilità per il richiedente di poter vantare una posizione giuridica qualificata, determinata dalla sussistenza di un interesse concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si richiede l'ostensione.

Oggetto dell'accesso sono i documenti amministrativi in possesso dell'amministrazione (fino a che la p.a. ha l'obbligo di detenerli), tra cui rientrano anche gli atti di diritto privato e quelli redatti dai privati, qualora utilizzati nei processi decisionali pubblici.

Tutti i documenti sono di regola accessibili, ad eccezione di quelli elencati nella presente norma.

Sono innanzitutto sottratti all'accesso i documenti coperti dal segreto di Stato o ce le leggi o i regolamenti sottraggono alla divulgazione; quelli relativi ai procedimenti tributari; gi atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; i documenti amministrativi formati nei procedimenti di selezione, contenti informazioni di carattere psicoattitudinale.

Sono altresì esclusi casi disciplinati da appositi regolamenti normativi di delegificazione riguardanti la tutela della sicurezza, della difesa nazionale, della politica monetaria e valutaria, dell'ordine pubblico, della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, la vita provata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni.

Dato che per ottenere l'ostensione è necessario dimostrare un interesse diretto, ovvero personale; concreto, in quanto dev'essere collegato alle ragioni esposte a sostegno dell'istanza; attuale, visto che il documento di cui si chiede l'ostensione sia idoneo a spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente, non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della p.a..

Da ultimo, il comma 7 rinvia all'art. 60 della Legge sulla Privacy, pertanto, in un ipotetico contrasto tra i vari interessi oggetto di tutela per esigenze di riservatezza dei terzi, si segue la seguente disciplina:

  • per i dati comuni, è sufficiente dimostrare la presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale;

  • per i dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, politico, filosofico o sindacale), l'ostensione è consentita nei limiti in cui sia strettamente indispensabile per la cura e la difesa degli interessi giuridici dell'istante;

  • per i dati sensibilissimi (stato di salute e attitudini sessuali di una persona) è necessario dimostrare l'esistenza di un interesse di pari rango che giustifichi l'ostensione. In caso di equilibrio tra gli interessi contrapposti, prevale il diritto di accesso.

Massime relative all'art. 24 Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 139/2018

In tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità difensive, riconducibili all'effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., devono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza. Ciò nonostante, l'applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata qualora vengano in considerazione dati sensibili ovvero dati sensibilissimi, quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato.

Cons. Stato n. 1692/2017

L'art. 24, co. 4, della L. n. 241/1990, nel prevedere che "l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento", fa capire che un differimento dell'accesso ai documenti pretesi dal privato né sottintende ovvero può mascherare un atteggiamento perplesso ed incerto dell'Amministrazione (sul se consentire o meno l'ostensione chiesta, nel momento in cui viene da essa ricevuta la domanda di accesso) né, ancor più, può valere come "promessa" ovvero "prenotazione" di accesso da espletare tuttavia in un tempo diverso e successivo rispetto a quello coincidente con la ricezione della relativa domanda formulata dal privato; il differimento di accesso in realtà altro non è che un rimedio ad un diniego che altrimenti sarebbe certo ove la domanda di accesso fosse senz'altro delibata dall'Amministrazione nel momento preciso in cui essa le perviene dal privato.

Un diritto all'accesso documentale esercitato a fini defensionali non ha in assoluto la capacità di spianare, sulla sua strada, un qualsivoglia interesse contrario, pur se qualificato. Certamente nella scala gerarchica dei valori da considerare, in occasione della disamina dei motivi che giustificano una domanda di accesso, quelli legati alle esigenze di difesa del richiedente occupano un gradino elevato ma non tale, tuttavia, da prevalere sempre e comunque (e soprattutto acriticamente) su qualunque altro interesse, specie se contrapposto giacché invocato da chi, di contro, denuncia che, consentendosi l'accesso, si permetterebbe il disvelamento di propri dati, ritenuti sensibili, contenuti nella documentazione amministrativa da altri chiesta.

Lo strumento attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione tra interesse defensionale ed interesse alla riservatezza è costituito dal parametro della "stretta indispensabilità" di cui all'art. 24, co. 7, secondo periodo, della L. n. 241/1990, giacché esso è quello che, proprio a livello legislativo, viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell'interesse di una parte - mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" - rispetto all'interesse di un'altra parte, altrettanto mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" legati ai dati sensibili che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso.

Cons. Stato n. 1882/2016

Fatti salvi i casi di opposizione del segreto di stato, il diritto di accesso prevale sulle esigenze di riservatezza soltanto nel caso in cui sia necessario per l'utilizzo difensivo, diritto che il Costituente ha inteso garantire con una nutrita serie di garanzie processuali, con l'avvertenza che la definizione di una posizione di equilibrio tra gli interessi coinvolti è riservata al giudice adito, al quale compete stabilire, in contraddittorio con le parti e nei rispetto dei vincoli normativi, le cautele da osservarsi nel consentire l'accesso difensivo, in modo da non vanificare l'istanza di tutela richiesta dal ricorrente. (Nella specie, si trattava di documentazione amministrativa "classificata", prodotta o detenuta dal Ministero dell'interno per ragioni inerenti alle proprie funzioni istituzionali).

Cons. Stato n. 1900/2015

È illegittimo il provvedimento con il quale, a seguito della presentazione di una istanza di accesso sotto forma di sola visione, si subordina il suo accoglimento al rimborso dei "diritti di ricerca e visura" quantificati in relazione al numero dei documenti resi disponibili (nella specie nella misura di 0.50, in ragione di 0.50 ogni quattro pagine/facciate o frazione, in marche da bollo di corrispondente valore da consegnare all'atto dell'esercizio del diritto di accesso). Infatti, il diritto di accesso sotto forma di visione dei documenti non può essere subordinato alla corresponsione dei diritti di ricerca e visura, i quali potranno essere richiesti soltanto per i documenti per i quali sia richiesta, dopo il loro esame, l'estrazione di copia.

Cons. Stato n. 4821/2013

Deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai concluso. Invero, sebbene l'art. 24, L. n. 241 del 1990 escluda il diritto d'accesso, tra l'altro, nei procedimenti tributari, è da ritenere che la detta norma debba essere intesa, secondo una lettura costituzionalmente orientata, nel senso della inaccessibilità agli atti di cui trattasi alla sola fase di pendenza del procedimento tributario. Infatti, non si rilevano esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta.

Cons. Stato n. 5234/2012

Sussiste l'interesse di un dipendente pubblico alla visione dei rapporti informativi che lo riguardano, nel caso in cui abbia prospettato la volontà di intraprendere, ricorrendone le condizioni, eventuali iniziative giudiziali a difesa della propria immagine, in quanto la deduzione dello specifico interesse difensionale appare sufficiente a ritenere fondata la pretesa ostensiva, data la preminenza attribuita dall'ordinamento, anche a livello di legislazione di rango primario (art. 24, ultimo comma, L. 241/90), alle esigenze correlate alla difesa o alla tutela in giudizio degli interessi giuridici di chi propone la istanza. Peraltro, tale pretesa può essere soddisfatta a mezzo di mera esibizione al ricorrente, ai fini della semplice visione, degli indicati rapporti informativi presenti nel suo fascicolo personale, secondo quanto dispone l'art. 2 d.m. 10 gennaio n. 60 (recante il regolamento del Ministero della istruzione per l'esclusione dell'esercizio del diritto d'acceso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24, L. 241/90 e dell'art. 8 d.p.r. 352/1992).

Cons. Stato n. 7/2012

Con la L. n. 15/2005, non solo è stato introdotto nell'art. 24 della L. n. 241 del 1990, il co. 3, secondo cui sono inammissibili istanze di accesso "preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni", ma anche e, soprattutto, si è meglio definita la figura del soggetto "interessato" all'accesso, come quello che - come era già prescritto - abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, ma anche che - ed è questa l'innovazione - tale situazione sia "collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". La puntualizzazione chiarisce che, per stabilire se sussiste il diritto all'accesso, occorre avere riguardo al documento cui si intende accedere, per verificarne l'incidenza, anche potenziale, sull'interesse di cui il soggetto è portatore. In altri termini, essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è condizione sufficiente perché l'interesse rivendicato possa considerarsi "diretto, concreto e attuale", essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento.

In tema di divieto di accesso agli atti, ciò che sottrae il documento all'accesso non è, o non è solo, la sua puntuale appartenenza ad una categoria "nominata", bensì l'oggettiva messa in pericolo degli interessi pubblici, tutelati dalla legge, derivante dall'accesso al medesimo, in ragione della sua natura, del suo contenuto, delle sue modalità di acquisizione e/o di formazione, ovvero della sua ulteriore utilizzazione da parte dell'amministrazione.

L'articolata disciplina degli atti esclusi dall'accesso, contenuta nell'art. 24 comma 2 L. 7 agosto 1990 n. 241, nell'art. 8 D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e nei regolamenti adottati dalle singole Amministrazioni (nel caso di specie, trattasi del D.M. 603/ 1996), si risolve nella formulazione, in via generale ed astratta, di un giudizio di pericolosità fondato sulla presunzione dell'idoneità dell'ostensione degli atti ascrivibili alle tipologie dei documenti amministrativi contemplate dalle previsioni regolamentari a pregiudicare le categorie di interessi generali classificati dalla normativa primaria come preminenti rispetto al confliggente interesse privato all'accesso. Ne consegue che, a fronte della richiesta di conoscenza di documenti riconducibili ad una delle categorie degli atti predetti, resta preclusa all'Amministrazione (e in sede giurisdizionale al giudice) qualsivoglia valutazione discrezionale della pericolosità in concreto dell'ostensione di quegli atti (essendo già stata la stessa definita in astratto, con forza normativa).

Cons. Stato n. 6472/2011

È legittimo il provvedimento di diniego di accesso agli atti, concernente una verifica fiscale, conclusasi con un processo verbale di constatazione, relativa a un precedente anno di imposta, avviata a seguito della trasmissione al Nucleo di Polizia Tributaria di Como, di un dossier (acquisito dal Comando Generale della Guardia di Finanza presso l'amministrazione fiscale francese), contenente "dati e notizie riguardanti alcuni contribuenti italiani inseriti nella lista dei detentori di disponibilità finanziarie presso la HSBC Private Bank di Ginevra". Infatti, ciò che osta all'accesso è l'appartenenza di tale documento alla categoria degli atti acquisiti da Autorità di altro Stato, con le conseguenti limitazioni derivanti dalla cooperazione internazionale: il diritto di difesa (comunque in altre sedi garantito), non è, quindi, posto in correlazione con le sole esigenze dell'attività amministrativa di individuazione e repressione degli illeciti tributari, bensì con i valori, altrettanto garantiti, di cooperazione internazionale e di prevenzione e repressione delle frodi e della criminalità.

Cons. Stato n. 795/2011

In materia di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci, la normativa comunitaria non impone all'Autorità che rilascia l'autorizzazione di valutare l'esistenza o l'efficacia di una protezione brevettuale del prodotto, per cui, nella procedura di mutuo riconoscimento la p.a. italiana deve applicare solo la normativa comunitaria. La tutela del diritto alla riservatezza delle aziende farmaceutiche, riguardo ai metodi di produzione ed al know-how di fabbricazione del principio attivo, non può costituire un sufficiente motivo - invocando il divieto di accesso contemplato dal d.m. Sanità 31.7.1997 n. 353, art. 3, lett. o) - per negare l'esibizione di una qualunque documentazione. Infatti, il diritto di accesso prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni volta che detto accesso sia necessario per la difesa di interessi del richiedente giuridicamente rilevanti, come in presenza di un interesse a verificare l'effettiva equivalenza tra le proprie specialità medicinali brevettate e quelle generiche fatte oggetto di richiesta di a.i.c.

Cons. Stato n. 7237/2010

Essendo il segreto professionale specificamente tutelato dall'ordinamento, sono sottratti all'accesso gli scritti defensionali, rispondendo il principio in parola ad elementari considerazioni di salvaguardia della strategia processuale della parte, che non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto e, tanto meno, al proprio contraddittore, attuale o potenziale, gli argomenti in base ai quali intende confutare le pretese avversarie.

Cons. Stato n. 53/2010

In sede di interpretazione del divieto di accesso agli atti del procedimento tributario, sancito dall'art. 24, L. 7 agosto 1990 n. 241, occorre procedere ad una lettura costituzionalmente orientata della disposizione anzidetta, alla stregua della quale l'inaccessibilità agli atti in questione è temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo giacché, diversamente opinando, si perverrebbe alla singolare conclusione che il cittadino può subire ulteriori incisioni nella propria sfera giuridica in conseguenza di un procedimento tributario, pur conclusosi favorevolmente in sede giustiziale, qualora gli fosse impedito di accedere a tutti gli atti che lo riguardano, al fine di difendersi in un parallelo procedimento pendente per gli stessi fatti (nella specie quello penale instauratosi a seguito di verifica tributaria).

Cons. Stato n. 24/2010

In tema di esercizio del diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali rileva un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata. Detta sfera di legittimazione, non può tuttavia tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell'intera attività dell'amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro. Tale preclusione è espressamente codificata all'art. 24, comma terzo, della L. n. 241 del 1990, nel teso novellato dall'art. 16 della L. n. 15 del 2005, in base al quale "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni". Pertanto, non sussiste in capo ad un sindacato di Polizia il diritto di accesso agli atti relativi ai lavori di adeguamento di immobili adibiti a sedi operative.

Cons. Stato n. 6393/2009

Né l'art. 13, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, né l'art. 24, nella formulazione risultante a seguito della L. n. 15/2005, prevedono che l'accesso c.d. difensivo, come tale prevalente sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale, possa e debba essere esercitato nella forma della sola visione, senza estrazione di copia.

Cons. Stato n. 6318/2009

L'accesso ai documenti amministrativi prevale anche sui cd. dati sensibili, qualora sia strumentale alla cura o alla difesa degli interessi giuridici del richiedente: pertanto, un'impresa che abbia partecipato ad una procedura di evidenza pubblica vanta un interesse qualificato alla conoscenza degli atti della gara, tra i quali rientrano anche i certificati del Casellario giudiziario con i quali i concorrenti certificano che i soggetti ad essi riferibili, indicati dall'art. 38 D.Lgs. n. 163 del 2006, non sono incorsi in una delle cause che comportano, ai sensi della stessa disposizione, l'esclusione della impresa dalla gara.

Cons. Stato n. 736/2009

In rapporto al quadro normativo discendente dagli art. 22 e 24 L. n. 241 del 1990 e dal d.m. 4 novembre 1994 n. 757 (regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso), va confermata la sottrazione al diritto di accesso della documentazione, acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata. È vero che, in via generale, le necessità difensive - riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 cost. - sono ritenute prioritarie rispetto alla riservatezza di soggetti terzi ed in tal senso il dettato normativo richiede l'accesso sia garantito "comunque" a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 20, comma 7, L. n. 241 del 1990); la medesima norma tuttavia - come successivamente modificata tra il 2001 e il 2005 (art. 22 L. n. 45 del 2001, art. 176, c. 1, D.Lgs. n. 196 del 2003 e art. 16 L. n. 15 dei 2005) - specifica con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti, contenenti "dati sensibili e giudiziari".

Cons. Stato n. 11/2007

È necessario concludere che le relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore (qualificate ora come riservate dall'art. 13, comma 5, lett d del D.Lgs. 163/2006) siano rimaste sottratte all'accesso anche durante la vigenza dell'art. 31-bis della legge n. 109/1994 nel testo risultante dell'emendamento introdotto dall'art. 7, L. n. 166/2002 e che sia rimasto confermato l'intento del legislatore di ricondurle ai casi di "divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento" di cui all'art. 24, co. 1, L. n. 241/1990.

Cons. Stato n. 3601/2007

Il diritto alla riservatezza non può certamente essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo: [...] l'art. 111 Cost., nel sancire (come elemento essenziale del giusto processo) il diritto dell'accusato di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inevitabilmente presuppone che l'accusato abbia anche il diritto di conoscere il nome dell'autore di tali dichiarazioni.

Cons. Stato n. 408/2007

Ove l'istanza di accesso agli atti postuli un'attività valutativa ed elaborativa dei dati in possesso dell'amministrazione, è precluso il suo accoglimento, poiché rivela un fine di generale controllo sull'attività amministrativa che non risponde alla finalità per la quale lo specifico strumento in parola può venire azionato, che è solo quella della tutela di un ben specifico interesse.

Cons. Stato n. 6681/2006

Il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità. [...] L'intento di adire la via giurisdizionale concordataria ai fini della declaratoria di nullità del vincolo coniugale va assimilato, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, all'intento di adire il giudice nazionale per il conseguimento del divorzio. In definitiva, deve ritenersi che nella specie sussistessero i presupposti per esercitare validamente il diritto di accesso.

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