Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 3601 del 25 giugno 2007

(3 massime)

(massima n. 1)

Gli autori degli esposti informativi (i cui nomi sono oggetto dell'istanza di accesso presentata dalla ricorrente) non possano essere qualificati controinteressati in senso tecnico. [...] Sono infatti controinteressati non tutti coloro che, a qualsiasi titolo sono nominati o coinvolti nel documento oggetto dall'istanza ostensiva, ma solo coloro che per effetto dell'estensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza. Ebbene il Collegio ritiene che tale situazione giuridica concerna solo quelle vicende collegate in modo apprezzabile alla sfera privata del soggetto, e non anche quelle destinate ad assumere una dimensione di carattere pubblico.

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 22 lett. c) della L. 241/1990, in materia di accesso agli atti amministrativi, sono controinteressati solo coloro che per effetto dell'ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza e non tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano nominati o coinvolti nel documento oggetto dall'istanza estensiva.

(massima n. 3)

Il diritto alla riservatezza non può certamente essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo: [...] l'art. 111 Cost., nel sancire (come elemento essenziale del giusto processo) il diritto dell'accusato di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inevitabilmente presuppone che l'accusato abbia anche il diritto di conoscere il nome dell'autore di tali dichiarazioni.

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