Mettere in circolazione informazioni (es. le generalità o l'immagine della persona), notizie, stampe o stampati, in modo che possano essere conosciute da una pluralità di persone, rendendole di pubblico dominio.
«La diffusione di immagini altrui non autorizzata integra innanzitutto un illecito civile e, in particolare, la violazione del cosiddetto diritto all’immagine, da cui...»
«La disciplina del diritto all’ immagine è contenuta quasi del tutto nell’ art. 10 del c.c. ed agli artt. 96 e 97 della Legge 633 del 1941 (c.d. legge sul...»