Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1692 del 11 aprile 2017

(3 massime)

(massima n. 1)

L'art. 24, co. 4, della L. n. 241/1990, nel prevedere che "l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento", fa capire che un differimento dell'accesso ai documenti pretesi dal privato né sottintende ovvero può mascherare un atteggiamento perplesso ed incerto dell'Amministrazione (sul se consentire o meno l'ostensione chiesta, nel momento in cui viene da essa ricevuta la domanda di accesso) né, ancor più, può valere come "promessa" ovvero "prenotazione" di accesso da espletare tuttavia in un tempo diverso e successivo rispetto a quello coincidente con la ricezione della relativa domanda formulata dal privato; il differimento di accesso in realtà altro non è che un rimedio ad un diniego che altrimenti sarebbe certo ove la domanda di accesso fosse senz'altro delibata dall'Amministrazione nel momento preciso in cui essa le perviene dal privato.

(massima n. 2)

Un diritto all'accesso documentale esercitato a fini defensionali non ha in assoluto la capacità di spianare, sulla sua strada, un qualsivoglia interesse contrario, pur se qualificato. Certamente nella scala gerarchica dei valori da considerare, in occasione della disamina dei motivi che giustificano una domanda di accesso, quelli legati alle esigenze di difesa del richiedente occupano un gradino elevato ma non tale, tuttavia, da prevalere sempre e comunque (e soprattutto acriticamente) su qualunque altro interesse, specie se contrapposto giacché invocato da chi, di contro, denuncia che, consentendosi l'accesso, si permetterebbe il disvelamento di propri dati, ritenuti sensibili, contenuti nella documentazione amministrativa da altri chiesta.

(massima n. 3)

Lo strumento attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione tra interesse defensionale ed interesse alla riservatezza è costituito dal parametro della "stretta indispensabilità" di cui all'art. 24, co. 7, secondo periodo, della L. n. 241/1990, giacché esso è quello che, proprio a livello legislativo, viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell'interesse di una parte - mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" - rispetto all'interesse di un'altra parte, altrettanto mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" legati ai dati sensibili che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso.

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