Consiglio di Stato Sez. I sentenza n. 1882 del 13 gennaio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Fatti salvi i casi di opposizione del segreto di stato, il diritto di accesso prevale sulle esigenze di riservatezza soltanto nel caso in cui sia necessario per l'utilizzo difensivo, diritto che il Costituente ha inteso garantire con una nutrita serie di garanzie processuali, con l'avvertenza che la definizione di una posizione di equilibrio tra gli interessi coinvolti č riservata al giudice adito, al quale compete stabilire, in contraddittorio con le parti e nei rispetto dei vincoli normativi, le cautele da osservarsi nel consentire l'accesso difensivo, in modo da non vanificare l'istanza di tutela richiesta dal ricorrente. (Nella specie, si trattava di documentazione amministrativa "classificata", prodotta o detenuta dal Ministero dell'interno per ragioni inerenti alle proprie funzioni istituzionali).

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