Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 139 del 11 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità difensive, riconducibili all'effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., devono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza. Ciò nonostante, l'applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata qualora vengano in considerazione dati sensibili ovvero dati sensibilissimi, quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato.

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